Castelbuono Ambiente srl: ” Il nostro impegno è rendere un salotto Castelbuono, evitando incresciosi episodi di inciviltà”

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5 Commenti

  1. antonio di garbo ha detto:

    DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152
    Norme in materia ambientale.
    Vigente al: 20-2-2013

    ART. 255
    (abbandono di rifiuti)
    1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2,
    chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192,
    commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita
    rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e’
    punito con la sanzione amministrativa pecuniaria ((da trecento euro a
    tremila euro)). ((Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la
    sanzione amministrativa e’ aumentata fino al doppio.))
    2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il
    titolare della succursale della casa costruttrice che viola le
    disposizioni di cui all’articolo 231, comma 5, e’ punito con la
    sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro
    millecinquecentocinquanta.
    3. Chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco, di cui
    all’articolo 192, comma 3, o non adempie all’obbligo di cui
    all’articolo 187, comma 3, e’ punito con la pena dell’arresto fino ad
    un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi
    dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della
    sospensione condizionale della pena puo’ essere subordinato alla
    esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all’articolo
    192, comma 3, ovvero all’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo
    187, comma 3.

    ART. 256
    (attivita’ di gestione di rifiuti non autorizzata)
    1. Chiunque effettua una attivita’ di raccolta, trasporto,
    recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in
    mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione
    di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e’
    punito:
    a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda
    da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti
    non pericolosi;
    b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con
    l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di
    rifiuti pericolosi.
    2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese
    ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo
    incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali
    o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192,
    commi 1 e 2.
    3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e’
    punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con
    l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la
    pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro
    cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e’
    destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
    Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi
    dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la
    confisca dell’area sulla quale e’ realizzata la discarica abusiva se
    di proprieta’ dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi
    gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
    4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta’ nelle
    ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate
    nelle autorizzazioni, nonche’ nelle ipotesi di carenza dei requisiti
    e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
    5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187,
    effettua attivita’ non consentite di miscelazione di rifiuti, e’
    punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
    6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di
    produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle
    disposizioni di cui all’articolo 227, comma 1, lettera b), e’ punito
    con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena
    dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica
    la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
    quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a
    duecento litri o quantita’ equivalenti.
    7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7,
    8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e’ punito con la sanzione
    amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a
    millecinquecentocinquanta euro.
    8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non
    adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti
    con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a
    quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l’obbligo di
    corrispondere i contributi pregressi. Sino all’adozione del decreto
    di cui all’articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente
    comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo
    234.
    9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della meta’ nel caso
    di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza
    del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti
    dagli articoli 233, 234, 235 e 236

  2. Giuseppe ha detto:

    Grande Gianfranco!

  3. angelo ha detto:

    Ragazzi se opererete come quando organizzate ypsigrock siamo in una botte di ferro. e mi raccomando non lesinate di divulgare le foto di tutta l’immondizia che i civili cittadini lasciano oltre che all’isola, per le strade di campagna. Forse rìsi riesce a scuotere qualche coscienza distratta. Buon lavoro

  4. Laura ha detto:

    Bene,dateci informazioni precisi su come avverrà la raccolta.Grazie .Chi si occupa dei rifiuti ingombranTI? Senza però dover aspettare mesi,o pagare una fortuna……buon lavoro a tutti .ps se ognuno fa bene il proprio dovere tutti ci guadagnamo e poi a far bene le cose si impiega lo stesso tempo che a farle male

  5. Mario ha detto:

    non volendo in alcun modo far polemica sarebbe utile che i responsabili della nuova società chiarissero perché la raccolta nelle campagne non viene da tempo effettuata, perché il centro di raccolta di contrada scifo è chiuso e per quanto lo sarà, come devono comportarsi i residenti delle contrade dal momento che non possono di certo tenersi a casa i rifiuti a tempo indeterminato anche in considerazione che pagano i tributi allo stesso modo di tutti gli altri.

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