Castelbuono Ambiente srl: ” Il nostro impegno è rendere un salotto Castelbuono, evitando incresciosi episodi di inciviltà”
Cara comunità di Castelbuono,
dal 1 febbraio la gestione raccolta rifiuti della nostra città è passata alla Castelbuono Ambiente srl, ci scusiamo per eventuali disagi ma confidiamo nella comprensione di ognuno poiché queste transizioni non sono semplici ma molto complesse.
La squadra al servizio di Castelbuono Ambiente srl con grande entusiasmo e spirito di abnegazione sta cercando di ridurre al minimo ogni eventuale ritardo.
Oggi, con ore di durissimo lavoro, abbiamo cercato di ridare una certa dignità estetica all’area intorno l’isola ecologica di Piano Marchese, sgomberando una ventina di pneumatici, una decina di gabinetti, mobili abbandonati e circa trenta materassi. L’unica cosa che non abbiamo potuto sgomberare è stato dell’amianto che purtroppo, insieme ai rifiuti sopra elencati, è stato miserabilmente abbandonato in quel luogo ma provvederemo a breve.
Il nostro impegno è quello di rendere un salotto la nostra Castelbuono ma l’impegno dell’intera comunità è di evitare che incresciosi episodi di inciviltà si ripetano ancora nel tempo.
Abbiamo finito col buio con la certa speranza di avere una Castelbuono ancora più splendida, in ogni suo angolo, il nostro salotto.
Così saremo ancora più orgogliosi di Castelbuono e della nostra comunità.
(Fonte: https://www.facebook.com/Castelbuono-Ambiente-1077050625676199/?fref=ts)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale.
Vigente al: 20-2-2013
ART. 255
(abbandono di rifiuti)
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2,
chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192,
commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita
rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e’
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria ((da trecento euro a
tremila euro)). ((Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la
sanzione amministrativa e’ aumentata fino al doppio.))
2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il
titolare della succursale della casa costruttrice che viola le
disposizioni di cui all’articolo 231, comma 5, e’ punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro
millecinquecentocinquanta.
3. Chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco, di cui
all’articolo 192, comma 3, o non adempie all’obbligo di cui
all’articolo 187, comma 3, e’ punito con la pena dell’arresto fino ad
un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della
sospensione condizionale della pena puo’ essere subordinato alla
esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all’articolo
192, comma 3, ovvero all’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo
187, comma 3.
ART. 256
(attivita’ di gestione di rifiuti non autorizzata)
1. Chiunque effettua una attivita’ di raccolta, trasporto,
recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in
mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione
di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e’
punito:
a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda
da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti
non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con
l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di
rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese
ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo
incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali
o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192,
commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e’
punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con
l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la
pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro
cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e’
destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la
confisca dell’area sulla quale e’ realizzata la discarica abusiva se
di proprieta’ dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi
gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta’ nelle
ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate
nelle autorizzazioni, nonche’ nelle ipotesi di carenza dei requisiti
e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187,
effettua attivita’ non consentite di miscelazione di rifiuti, e’
punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di
produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle
disposizioni di cui all’articolo 227, comma 1, lettera b), e’ punito
con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena
dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a
duecento litri o quantita’ equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7,
8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e’ punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a
millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non
adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti
con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a
quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l’obbligo di
corrispondere i contributi pregressi. Sino all’adozione del decreto
di cui all’articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente
comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo
234.
9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della meta’ nel caso
di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza
del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti
dagli articoli 233, 234, 235 e 236
Grande Gianfranco!
Ragazzi se opererete come quando organizzate ypsigrock siamo in una botte di ferro. e mi raccomando non lesinate di divulgare le foto di tutta l’immondizia che i civili cittadini lasciano oltre che all’isola, per le strade di campagna. Forse rìsi riesce a scuotere qualche coscienza distratta. Buon lavoro
Bene,dateci informazioni precisi su come avverrà la raccolta.Grazie .Chi si occupa dei rifiuti ingombranTI? Senza però dover aspettare mesi,o pagare una fortuna……buon lavoro a tutti .ps se ognuno fa bene il proprio dovere tutti ci guadagnamo e poi a far bene le cose si impiega lo stesso tempo che a farle male
non volendo in alcun modo far polemica sarebbe utile che i responsabili della nuova società chiarissero perché la raccolta nelle campagne non viene da tempo effettuata, perché il centro di raccolta di contrada scifo è chiuso e per quanto lo sarà, come devono comportarsi i residenti delle contrade dal momento che non possono di certo tenersi a casa i rifiuti a tempo indeterminato anche in considerazione che pagano i tributi allo stesso modo di tutti gli altri.