Castelbuono, il TAR di Palermo accoglie il ricorso e annulla l’ordinanza sindacale impositiva di test sierologici e\o tamponi a carico di commercianti e corrieri

La Seconda Sezione del TAR di Palermo, a seguito di udienza pubblica del 19 maggio 2021, ha accolto nel merito annullando l’ordinanza sindacale del Comune di Castelbuono n. 140 del 25.9.2020 con la quale era stato disposto che “tutti gli esercenti il commercio al dettaglio e all’ingrosso e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel territorio comunale, agli ambulanti a posto fisso e quelli del mercato settimanale, agli agenti di commercio, quelli residenti e quelli provenienti da altri Comuni, ai corrieri che consegnano a domicilio ai privati e alle attività commerciali, parrucchieri, barbieri, estetiste, farmacie, di certificare a cadenza mensile la negatività da COVID-19, mediante tampone e/o test sierologico, di tutto il personale impiegato nell’esercizio delle attività”, prevedendo che “la certificazione dovrà essere inoltrata a cadenza mensile mediante posta elettronica”.
La sentenza del TAR ha infatti definitivamente ribadito ciò che era stato già affermato nella fase cautelare con l’avvenuta sospensione della citata ordinanza, motivando che il ricorso è fondato in ragione della mancata indicazione nell’ordinanza contingibile e urgente impugnata di un termine finale di vigenza, di conseguenza sono stati assorbiti i restanti motivi quali l’esorbitare dei poteri amministrativi attribuiti al sindaco dall’art. 50 T.U.E.L., del contrasto con le misure emergenziali stati in vigore, della lesione dei diritti costituzionalmente sanciti, con invasione delle competenze assegnate alla potestà legislativa statale esclusiva (artt. 3, 117 Cost.), la violazione della disciplina di derivazione comunitaria in materia di protezione di dati personali, di materie estranee alla competenza del sindaco e di provvedimento privo di adeguata motivazione e intrinsecamente incongruente.
Il TAR ha pertanto ritenuto non sufficiente la revoca del provvedimento impugnato ma ha disposto l’annullamento retroattivo dell’ordinanza impugnata a garanzia della piena soddisfazione delle pretese del ricorrente e condannando il Comune di Castelbuono alle spese processuali.
avv. Gianfranco Raimondo avv. Fabio Nappi
Adesso il Sindaco provvederà a fare una delibera per pagare le spese di questa controversia a discapito dei Castelbuonesi!! Però la delibera l’ha fatta lui di sua testa e adesso pagano i Castelbuonesi, i quali hanno già pagato i Centri analisi per sottoporsi al tampone imposto!!!!
Se la monarchia é finita quasi un secolo fa……… a Castelbuono la dittatura vige da un ventennio………
a parte che credo si trincererà dietro al fatto che la delibera in questione è stata sostituita, non resta a tutti coloro i quali hanno conservato le fatture/scontrini dei tamponi di raccoglierli, coordinandosi, e far scrivere una nota al sig.Sindaco pro Tempore di conciliazione bonaria, ciascuno esigendo il quid pagato, con iban per il rimborso, trasmettendole p.c. alla prefettura di Palermo, ed informando con nota preventiva la corte dei conti. La motivazione della richiesta risiede nella sentenza del TAR.
Ovviamente le ignorerà, rifiutando la conciliazione amichevole.
A quel punto class action in sede civile per il recupero del dovuto. Ci vorranno un po’ di anni ma i soldi arriveranno penso. Dalle casse del Comune in cui speranzosamente siederà un altro un po’ più edotto in termini di poteri derivanti dal TUEL. L’attivazione della corte dei conti sarà conseguente per la spesa causata dal sindaco, con recupero delle somme dallo stesso forse. A meno che la corte dei conti archivi.
Congratulandomi con l’amico Gianfranco Raimondo per il risultato raggiunto, chiedo se il nostro primo cittadino anche questa volta parlerà di iter corretto della giustizia? O se sarà il solito complotto dei nemici da cuntintizza? La storia giudicherà…
Ora le spese processuali chi li paga???
I cittadini Castelbuonesi…
ci ritroveremo con un debito fuori bilancio che purtroppo graverà sulle tasche dei castelbuonesi grazie a un sindaco ( inquilino pro tempore ) arrogante e superficiale.
Se fosse una persona giudiziosa e seria dovrebbe fare “mea culpa” e pagare di tasca sua tutto ciò che ha generato questo ricorso al TAR.
Abuso di poteri e di competenze che non possiede, palese violazione della privacy , imposizione di una misura che solo la superiore autorità sanitaria potrebbe imporre( forse), mancata indicazione di un termine temporale…
L’ordinanza oggetto di ricorso è stata dichiarata illegittima e anticostituzionale dal TAR e il Sindaco dovrà provvedere all’ annullamento, non basta la revoca… Il bello è che, appena saputo del ricorso dei commercianti, l’aveva ribadita modificandola!
Ma io mi chiedo: com’è possibile che nessuno degli addetti ai lavori gli abbia sconsigliato di emanarla, se anche chi non è un esperto di diritto
capiva subito che non aveva basi giuridiche!
E il segretario comunale? Un avvocato consulente?
Se un Sindaco non conosce il diritto ( non è obbligato, ma sarebbe auspicabile) , chieda un parere prima di decidere o agire in modo arbitrario . A chi è competente, certamente.
La delibera è quasi pronta. E’ forse per pagare le spese che ha messo in vendita la bmw?
E mi raccomando votatelo di nuovo l’anno prossimo. L’uomo della Provvidenza.
se la somma dei tamponi come costo è entro le due-tremila euro dal punto di vista legale, e politico, gli converrebbe conciliare pagando di tasca sua mio parere strettamente tecnico
Pagaremo anche la parcella dell’avvocato che lo ha difeso sarei curioso
Illegittimo chiudere il mercato illegittimo privare la libertà della persona illegittimo cercare i tamponi ai commercianti e mandare i controllori senza tamponi a controllare i commercianti, illegittimo cercare i commercianti e non i dipendenti del comune. Riguardo la BMW conviene che vende pure la Jeep arrivera il giorno del giudizio
Il sindaco o chi per lui si è premurato di pubblicare la sentenza del TAR sulla pagina feisbuc del comune o stavolta se l’è scordato?