Castelbuono in Comune chiede ritiro “approvazione rendiconto della gestione esercizio finanziario 2017” dall’O.d.G del prossimo Consiglio comunale

Al Commissario Straordinario dr. Angelo Sajeva
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Generale
Al Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune Di Castelbuono
e p.c Al Sig. Sindaco del Comune Di Castelbuono

OGGETTO: richiesta ritiro ” Approvazione Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2017 ” – punto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 29 Novembre 2018.

Il Sottoscritto Antonio Tumminello n.q di Capogruppo Consiliare del gruppo Castelbuono in Comune (composto oltre che dallo stesso dai consiglieri Cali Laura, Cucco Giovanna, Sottile Simone) rappresenta alla S.V quale responsabile del procedimento, giusto Decreto Assessoriale n. 196 del 25 luglio 2018 – intervento sostitutivo, ai sensi dell’art. 109/bis dell’OREELL, per mancata approvazione del Rendiconto di Gestione 2017 nei termini previsti dalla legge, quanto segue:

Premesso che in data 6.11.2018 veniva trasmessa la documentazione inerente il Rendiconto 2017, mancante di parecchia documentazione allegata obbligatoria come previsto dall’art. 11, comma 4 del D.Lgs 118/2011, in particolare la RELAZIONE del COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;
Considerato che la RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI veniva inviata in data 21.11.2018 giusto prot. 19773/2018,

TENUTO CONTO
CHE l’art. 227 comma 2 del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000) prevede che la proposta di Rendiconto della Gestione deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali entro un termine non inferiore a 20 giorni, stabilito dal regolamento di contabilità, precedente la sessione Consiliare. Ovviamente, entro lo stesso termine devono essere messi a disposizione anche gli allegati, compresa la Relazione dell’organo di revisione.

CHE si tratta di una disposizione a tutela del ruolo dei consiglieri che, per poter esprimere compiutamente il proprio voto (favorevole o meno), devono avere il tempo di consultare e valutare i documenti senza nessuna preclusione in tutto o in parte del! ‘esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito, norma di fondamentale importanza per l’operatività del Consiglio, tanto che il mancato rispetto dei suddetti termini consente al consigliere di adire il giudice amministrativo.

(Consiglio di Stato, Sez. V, 07/07/2014 n. 3446; TAR Napoli, I, 06/ 10/2016 n. 4570; TAR Salerno, II, 04/02/2015 n.230; cfr. in termini TAR Cagliari, II, 02/05/2016 n.387; TAR Lecce, II, 28/11/2013 n.2389; TAR Milano, II, 01/07/2013 n.683; TAR Brescia, I, 17/01/2011 n.16).

Che come prevede lo stesso art. 227 del TUEL il rendiconto di gestione è deliberato dall’organo consiliare, tenuto motivatamente conto della Relazione dell’organo di revisione
Considerato che alla luce di quanto sopra rappresentato il mancato deposito dei termini sanciti dalla normativa per il deposito e la messa a disposizione dei Consiglieri Comunali della Relazione dei Revisori dei Conti a corredo del Conto Consuntivo determina la lesione del cd .jus ad officium dei Consiglieri e pertanto configura una ·palese illegittimità.

CHIEDE
IL RITIRO DEL PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO FATTO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ed una nuova convocazione del Consiglio Comunale che rispetti i termini previsti dal Testo Unico degli Enti Locali.

Gruppo Consiliare, Castelbuono in Comune

Iscriviti per seguire i commenti
Notificami

0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments
0
Cosa ne pensi? Commenta!x