Castelbuono: Istituzione A.P.U. – Area Pedonale Urbana. Varchi elettronici attivi

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 02/10/2019 è stata istituita la nuova A.P.U. – Area Pedonale Urbana
Regolamentazione del traffico veicolare nel Centro Storico del Comune di Castelbuono, ai sensi dell’art. 7, c. 9, D.Lgs n. 285/1992.Istituzione Area Pedonale Urbana con installazione di  un sistema di controllo degli accessi non autorizzati.

Approvazione del nuovo Disciplinare per il rilascio di autorizzazioni transito e/o sosta per i veicoli nell’A.P.U. del Centro Storico.

IN CALCE ALLA PRESENTE SI ALLEGA LA MODULISTICA PER LA RICHIESTA DELLE AUTORIZZAZIONI

DISCIPLINARE PER ACCESSO NELL’A.P.U. DEL CENTRO STORICO

Art. 1 ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE INVALIDE.
Art. 2 ACCESSO DEI VEICOLI DEI RESIDENTI, DIMORANTI E PROPRIETARI DI IMMOBILI.
Art. 3 ACCESSO DEI VEICOLI DEI MEDICI E PER LA FORNITURA A DOMICILIO DI FARMACI SALVAVITA E GAS MEDICINALI.
Art. 4 ACCESSO DEI VEICOLI DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.
Art. 5 ACCESSO DEI VEICOLI DEI TITOLARI DI ATTIVITA’ COMMERCIALI E PROFESSIONALI.
Art. 6 ACCESSO DEI VEICOLI DEI SERVIZI TAXI E N.C.C.
Art. 7 ACCESSO DEI VEICOLI PER LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI.
ART. 8 ACCESSO DEI VEICOLI DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI.
ART. 9 ACCESSO DEI VEICOLI PER ATTIVITA’ PROFESSIONALI. ART. 10 ACCESSO DEI VEICOLI PER MOTIVI DI NECESSITA’.
ART. 11 ACCESSO DEI VEICOLI PER CERIMONIE RELIGIOSE E CIVILI.
ART. 12 ACCESSO DEI VEICOLI AL SEGUITO DI EVENTI E MANIFESTAZIONI.
ART. 13 CIRCOSTANZE DI NECESSITA’
ART. 14 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI CON VALIDITA’ ANNUALE, TRIENNALE E TEMPORANEA.
ART. 15 PROCEDIMENTO PER l’ACCREDITAMENTO.
Art. 16 FURTO, SMARRIMENTO E DISTRUZIONE DEL CONTRASSEGNO A.P.U.
Art. 17 MODALITA’ DI ESPOSIZIONE DEL CONTRASSEGNO A.P.U.
ART. 18 NORMA TRANSITORIA.Art. 1 ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE INVALIDE.

Per le persone diversamente abili residenti nel Comune di Castelbuono, all’atto della presentazione della richiesta finalizzata al rilascio della autorizzazione di cui all’art. 188 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285: “Nuovo Codice della Strada e s.m.i.”, l’interessato indica gli estremi della targa del veicolo da accreditare in via generale. L’accreditamento avviene automaticamente al momento del rilascio della autorizzazione. Qualora l’invalido sia titolare di patente di guida e intestatario di veicolo, vengono accreditati tutti i veicoli a questi intestati.Le persone diversamente abili residenti nel Comune di Castelbuono in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 188 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, possono richiedere l’accreditamento al Comando di Polizia Municipale.I titolari di autorizzazioni per la circolazione e la sosta al servizio di persone invalide rilasciate da Comuni diversi dal Comune di Castelbuono che devono accedere nell’A.P.U., possono richiedere alla polizia municipale l’accreditamento del veicolo ordinariamente utilizzato. La richiesta deve specificare gli estremi della autorizzazione di cui il richiedente è titolare e la motivazione per la quale ha necessità di accedere nell’A.P.U..Nel caso di accesso estemporaneo senza preventivo accreditamento, i titolari di autorizzazioni devono comunicare prima dell’accesso gli identificati della targa all’ufficio comunale preposto, tramite E-mail apu@comune.castelbuono.pa.it – o tramite utenza telefonica dedicata al nr. 0921-639986.

Il modulo per l’accreditamento dell’accesso nell’A.P.U. è scaricabile direttamente dal sito internet del Comune di Castelbuono e può essere inviato mediante posta elettronica certificata comune.castelbuono@pec.it a mezzo mail ordinaria del Corpo di Polizia Municipale apu@comune.castelbuono.pa.it . Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono considerati abusivi e comportano la conseguente notificazione degli estremi della violazione.

Art. 2 ACCESSO DEI VEICOLI DEI RESIDENTI, DIMORANTI E PROPRIETARI DI IMMOBILI.

Possono circolare con autorizzazione a validità triennale, salvo limitazioni, le seguenti categorie di utenti:

  1. Residenti anagrafici in Via Umberto I, P.zza Margherita, Via S. Anna, P.zza Castello, Via A. Ventimiglia ricomprese all’interno dell’A.P.U.;
  2. Residenti anagrafici in V.lo I A. Ventimiglia, V.lo II A. Ventimiglia, V.lo III A. Ventimiglia, V.lo IV A. Ventimiglia, V.lo V A. Ventimiglia, V.lo VIA. Ventimiglia, V.lo VII A. Ventimiglia, V.lo VIII A. Ventimiglia, Discesa A. Ventimiglia, Discesa Fico, Discesa Scuole, Discesa Poste, Via Trapani, Via Arco Monte, V.lo Olga, Discesa Benedettini, Via Macello, Via Roma dall’incrocio con P.zza Margherita fino all’incrocio con Via S. Francesco, V.lo Rilievo, Via Turrisi, Salita al Monumento, V.lo Guarnieri, V.lo Parrocchia, Via Anitre, C.le Marguglio, Via Dafne, C.le Ventimiglia, V.lo Convegno.

L’autorizzazione per l’accesso nell’A.P.U. viene rilasciata relativamente ai veicoli di proprietà dei componenti la famiglia.

  1. Persone dimoranti nelle vie sopra citate non residenti nel Comune di Castelbuono. Per dimorante si intende colui che, pur non avendo la residenza anagrafica, per esigenze lavorative, trascorre la maggior parte dell’anno in un’abitazione all’interno dell’A.P.U., sulla quale è titolare di un diritto di godimento derivante da un contratto di locazione, comodato o di altra natura, regolarmente registrato.
  2. Non residenti anagrafici proprietari di appartamenti di civile abitazione non concessi, a qualsiasi titolo in uso a terzi.

Le categorie di utenti di cui al punto precedente lett. a), b), c), d) possono essere autorizzati nelle seguenti fasce orarie e periodi:

ZONA A – PERIODO DAL 15 GIUGNO AL 15 OTTOBRE

giorni feriali dalle ore 09:30 alle ore 18:00 giorni festivi dalle ore 09:00 alle ore 10:00

ZONA B – PERIODO DAL 15 GIUGNO AL 15 OTTOBRE

giorni festivi dalle ore 09:00 alle ore 10:00

ZONA A – PERIODO DAL 16 OTTOBRE AL 14 GIUGNO

giorni feriali e prefestivi dalle ore 09:30 alle ore 18:00 giorni festivi dalle ore 09:00 alle ore 10:00

ZONA B – PERIODO DAL 16 OTTOBRE AL 14 GIUGNO

giorni festivi dalle 09:00 alle ore 10:00

Art. 3 ACCESSO DEI VEICOLI DEI MEDICI E PER LA FORNITURA A DOMICILIO DI FARMACI SALVAVITA E GAS MEDICINALI.

Possono circolare, previo accreditamento, le seguenti categorie di utenti:

  1. Esercenti le professioni sanitarie, medici e medici veterinari nell’esercizio delle loro funzioni, nelle fasce orarie dalle ore 09:30 alle ore 18:00 dei giorni feriali e dalle ore 09,00 alle ore 18:00 dei giorni festivi, ad eccezione per le mergenze dove è sempre consentito il transito;
  2. veicoli per la fornitura a domicilio di farmaci salvavita e gas medicinali, nelle fasce orarie dalle ore 09:30 alle ore 18:00 dei giorni feriali e dalle ore 09,00 alle ore 18:00 dei giorni festivi, ad eccezione per le mergenze dove è sempre consentito il transito;

Art. 4 ACCESSO DEI VEICOLI DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

Possono circolare, previo accreditamento, le seguenti categorie di utenti:

a) Gestori di pubblici servizi del gas, idrico, energia elettrica, telefonia e postale, nell’esercizio delle loro funzioni, nelle fasce orarie dalle ore 09:30 alle ore 18:00 dei giorni feriali e dalle ore 09,00 alle ore 18:00 dei giorni festivi, ad eccezione per le mergenze dove è sempre consentito il transito;

Art. 5 ACCESSO DEI VEICOLI DEI TITOLARI DI ATTIVITA’ COMMERCIALI E PROFESSIONALI.

Possono circolare con autorizzazione a validità annuale, salvo limitazioni, le seguenti categorie di utenti:

  1. Professionisti, anche in forma associata, con sede all’interno dell’A.P.U., fino ad un massimo di n. 1 permessi per ogni studio professionale, nelle seguenti fasce orarie dalle ore 09:30 alle ore 18:00 dei giorni feriali;
  2. veicoli dei titolari di attività commerciali, attività di produzione di beni e servizi, pubblici esercizi e circoli privati abilitati alla somministrazione di alimenti e/o bevande, presenti all’interno dell’ A.P.U. e nelle vie di cui all’art. 2, c. 1, lett.b), fino ad un massimo n. 1 veicolo per ogni impresa operativa e per le sole operazioni di carico e scarico merci, nelle seguenti fasce orarie dalle ore 09:30 alle ore 18:00 dei giorni feriali e dalle ore 09,00 alle ore 18:00 dei giorni festivi;
  3. veicoli dei titolari di attività commerciali di bombole di gas con servizio di consegna a domicilio, fino ad un massimo n. 1 veicolo per ogni impresa e per le sole operazioni di carico e scarico, nelle seguenti fasce orarie dalle ore 09:30 alle ore 18:00 dei giorni feriali;

Art. 6 ACCESSO DEI VEICOLI DEI SERVIZI TAXI E N.C.C.

Possono circolare, previo accreditamento, le seguenti categorie di utenti:

a) Veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, taxi, noleggio con conducente, con massa p.c. inferiore a 3,5 ton. e altezza inferiore a mt. 2,30, nell’esercizio delle loro funzioni, nelle seguenti fasce orarie dalle ore 09:30 alle ore 18:00 dei giorni feriali e dalle ore 09,00 alle ore 18:00 dei giorni festivi;

Art. 7 ACCESSO DEI VEICOLI PER LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI.

Possono circolare con autorizzazione a validità annuale, salvo limitazioni, le seguenti categorie di utenti:

  1. veicoli con destinazione specifica al carico e scarico merci a servizio degli esercizi ivi presenti, con massa p.c. inferiore a 3,5 ton. e altezza inferiore a mt. 2,30, nelle seguenti fasce orarie dalle ore 09:30 alle ore 11:00 e dalle ore 14:00 alle ore 15:00 dei giorni feriali . Per tali mezzi è comunque vietato il transito qualora determinato da mere finalità di attraversamento o comunque non strettamente collegate allo specifico servizio per cui è ammessa la deroga al divieto di accesso e circolazione.
  2. veicoli per la consegna dei pasti presso scuole e strutture di ricovero, nelle seguenti fasce orarie dalle ore 09:30 alle ore 18:00 dei giorni feriali e dalle ore 09,00 alle ore 18:00 dei giorni festivi;

Per tali mezzi è comunque vietato il transito qualora determinato da mere finalità di attraversamento o comunque non strettamente collegate allo specifico servizio per cui è ammessa la deroga al divieto di accesso e circolazione.

ART. 8 ACCESSO DEI VEICOLI DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI.

Possono circolare, previo accreditamento, le seguenti categorie di utenti:

a) veicoli di proprietà dell’Amministrazione Comunale e di altri enti pubblici per motivi di servizio e/o di rappresentanza, nelle seguenti fasce orarie dalle ore 09:30 alle ore 18:00 dei giorni feriali e dalle ore 09,00 alle ore 18:00 dei giorni festivi, ad eccezione per le mergenze dove è sempre consentito il transito;

ART. 9 ACCESSO DEI VEICOLI PER ATTIVITA’ PROFESSIONALI.

Possono circolare con autorizzazione temporanea, salvo limitazioni, le seguenti categorie di utenti:

  1. Artigiani, Imprese o ditte che effettuano interventi professionali a domicilio nelle vie di cui all’art. 2, c. 1 lett. a e b), per il tempo di durata necessaria all’intervento da eseguire, nelle seguenti fasce orarie dalle ore 09:30 alle ore 18:00 dei giorni feriali.
  2. Imprese o Ditte del settore edilizio che effettuano interventi professionali nelle vie di cui all’art. 2, c. 1, lett. a e b), per il tempo di durata necessaria all’intervento da eseguire, nelle seguenti fasce orarie dalle ore 09:30 alle ore 18:00 dei giorni feriali.

All’atto della richiesta di autorizzazione dovranno documentare i titoli abilitanti ai lavori o, in caso di attività edilizia libera ogni elemento informativo utile a provare l’intervento da realizzare.

ART. 10 ACCESSO DEI VEICOLI PER MOTIVI DI NECESSITA’.

Possono circolare con autorizzazione temporanea, salvo limitazioni, le seguenti categorie di utenti:

  1. veicoli utilizzati per accompagnare o prelevare persone anziane o con difficoltà motorie, nelle vie di cui all’art. 2, c.1, lett. a e b), per il tempo di durata necessaria non superiore ad un’ora e nelle seguenti fasce orarie dalle ore 09:30 alle ore 18:00 dei giorni feriali e dalle ore 09,00 alle ore 18:00 dei giorni festivi;

Le difficoltà motorie devono essere attestate con idonea certificazione medica.

  1. veicoli di parenti o altri soggetti che effettuano assistenza domiciliare o si occupano delle cure quotidiane di persone anziane ultrasettantacinquenni, di invalidi e di chi necessita di cure giornaliere per motivi di salute, residenti e/o dimoranti nelle vie di cui all’art. 2, c.1, lett. a e b), per il tempo di durata necessaria non superioere a due ore e nelle seguenti fasce orarie dalle ore 09:30 alle ore 18:00 dei giorni feriali e dalle ore 09,00 alle ore 18:00 dei giorni festivi.

Le difficoltà motorie devono essere attestate con idonea certificazione medica.

ART. 11 ACCESSO DEI VEICOLI PER CERIMONIE RELIGIOSE E CIVILI.

Possono circolare, previo accreditamento, salvo limitazioni, le seguenti categorie di utenti:

  1. veicoli al seguito di matrimoni religiosi e civili che si celebrano nelle sedi ubicate all’interno dell’A.P.U., possono essere rilasciate fino ad un massimo di n. 5 autorizzazioni.

Le autorizzazioni possono essere rilasciate per i veicoli degli sposi, del fotografo, del fiorista e per accompagnare e prelevare persone anziane con difficoltà motorie.

  1. veicoli al seguito di battesimi che si celebrano nelle Chiese ubicate all’interno dell’A.P.U., possono essere rilasciate fino ad un massimo di n. 5 autorizzazioni per accompagnare e prelevare persone anziane con difficoltà motorie.
  2. veicoli al seguito di funerali che si celebrano nelle Chiese ubicate all’interno dell’A.P.U., possono essere rilasciate fino ad un massimo di n. 5 autorizzazioni per accompagnare e prelevare persone anziane con difficoltà motorie.

Il carro funebre, con a seguito un veicolo dell’impresa di pompe funebri utilizzato per il trasporto dei fiori e attrezzature necessarie per lo svolgimento della cerimonia, possono circolare nell’A.P.U. e sostare davanti al luogo ove avviene la cerimonia funebre, per il tempo  di durata della stessa.

  1. veicoli al seguito di funerali che si celebrano nelle Chiese ubicate all’esterno del’A.P.U., possono essere rilasciate fino ad un massimo di n. 5 autorizzazioni per accompagnare persone anziane con difficoltà motorie per il tempo di durata del corteo funebre.

Il carro funebre può circolare nell’A.P.U. durante il corteo funebre.

  1. veicoli al seguto di cresime che si celebrano nelle Chiese ubicate all’interno dell’A.P.U., possono essere rilasciate fino ad un massimo di n. 1 autorizzazione per ogni famiglia per accompagnare e prelevare persone anziane con difficoltà motorie.
  2. veicoli al seguito dei parroci e sacerdoti che operano presso le chiese ubicate nell’A.P.U., al fine di consentire il pieno esercizio del proprio incarico.

ART. 12 ACCESSO DEI VEICOLI AL SEGUITO DI EVENTI E MANIFESTAZIONI.

Possono circolare, previo accreditamento, salvo limitazioni, le seguenti categorie di utenti:

a) veicoli al seguito di manifestazioni, mercati, fiere ed eventi in genere che si svolgono all’interno dell’A.P.U.

ART. 13 CIRCOSTANZE DI NECESSITA’.

L’Ufficio della Polizia Municipale preposto al rilascio dei permessi, in tutti i casi di comprovata necessità, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei di durata indicata e motivata nella domanda, anche per richieste eventualmente non contemplate nel presente regolamento.

ART. 14 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI CON VALIDITA’ ANNUALE, TRIENNALE E TEMPORANEA.

Per l’ottenimento dell’Autorizzazione con validità triennale, annuale e temporanea per la circolazione all’interno dell’A.P.U., l’interessato deve presentare al Comando di Polizia Municipale apposita domanda contenente:

  • Dati anagrafici del richiedente.
  • Generalità del proprietario o dell’utilizzatore del veicolo.
  • Indicazione della ragione sociale e della sede della Ditta.
  • Tipo e targa del veicolo.
  • Copia integrale della carta di circolazione del veicolo.
  • Copia integrale di un documento d’identità valido.
  • recapito telefonico.
  • Allegati che documentano il diritto al rilascio del permesso.
  • Ricevuta di pagamento spese istruttoria.
  • n. 2 marche da bollo, una da apporre sulla domanda e l’altra sull’autorizzazione.

Sono esenti dalla disciplina sul bollo e delle spese di istruttoria le domande per l’ottenimento delle autorizzazioni temporanee di cui all’art. 9, lett. a) e b), se la validità temporale dell’autorizzazione non supera la durata di 30 giorni;

Sono esenti dalla disciplina sul bollo e delle spese di istruttoria le domande per l’ottenimento delle autorizzazioni temporanee di cui all’art. 10, lett. a), se la validità temporale dell’autorizzazione non supera la durata di 30 giorni;

Sono esenti dalla disciplina sul bollo e delle spese di istruttoria le domande per l’ottenimento delle autorizzazioni temporanee di cui all’art. 10, lett. b), se la validità temporale dell’autorizzazione non supera la durata di un anno;

Le spese di istruttoria sono pari ad € 15,00, ogni variazione di detto importo dovrà essere deliberata dalla Giunta Comunale.

Il pagamento delle spese di istruttoria dovrà essere corrisposto mediante versamento in c/c postale n. 15576903 intestato a Comune di Castelbuono con l’indicazione, nello spazio riservato alla causale, “ autorizzazione A.P.U.” , previa conferma, da parte dell’ ufficio competente, dell’accoglimento della richiesta.

ART. 15 PROCEDIMENTO PER l’ACCREDITAMENTO.

Le categorie di utenti soggetti all’accreditamento, prima dell’accesso nell’A.P.U. hanno l’obbligo di comunicare gli identificativi della targa e le motivazioni dell’accesso al Comando di Polizia Municipale, tramite E-mail apu@comune.castelbuono.pa.it

Il modulo per l’accreditamento dell’accesso nell’A.P.U. è scaricabile direttamente dal sito internet del Comune di Castelbuono www.comune.castelbuono.pa.it

Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono considerati abusivi e comportano la conseguente notificazione degli estremi della violazione.

Art. 16 FURTO, SMARRIMENTO E DISTRUZIONE DEL CONTRASSEGNO A.P.U.

In caso di furto, smarrimento o distruzione il titolare dovrà presentare, per il rilascio del duplicato, la relativa denuncia e corrispondere il rimborso delle spese di istruttoria se dovute come indicato all’art. 7, c. 3.

In ogni caso, anche senza l’ interesse al duplicato, il titolare o l’ assegnatario, saranno tenuti a comunicare il furto lo smarrimento o la distruzione all’Ufficio che lo ha rilasciato.

Art. 17 MODALITA’ DI ESPOSIZIONE DEL CONTRASSEGNO A.P.U.

I permessi debbono essere esposti esclusivamente in originale sui veicoli per i quali sono validi, la non esposizione o l’esposizione illeggibile parziale equivale alla mancata autorizzazione.

L’uso del permesso su altri veicoli non autorizzati e l’esposizione di fotocopie comporta la revoca del permesso stesso, fermo restando l’eventuale responsabilità per illeciti penali e l’applicazione di specifiche sanzioni amministrative.

ART. 18 NORMA TRANSITORIA.

I titolari dei permessi Z.T.L. in corso di validità, possono richiedere, sino alla data di scadenza del permesso, il nuovo contrassegno senza ulteriori spese di istruttoria e di bollo.

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