Cedimento pilone autostradale Palermo-Catania: al via la class action per privati, enti pubblici e società danneggiati – comuni delle Madonie e comune di Castelbuono in prima linea. Il punto tecnico dell’avvocato Fasano

[Riceviamo e Pubblichiamo].

Non vogliamo che la Sicilia sia laconicamente appellata come la terra di nessuno. Pur tuttavia, l’epiteto – perché di epiteto si tratta – nel caso che qui interessa, appare calzante.

La quaestio oggi esaminata è la seguente: il cedimento del pilone al chilometro 61 dell’autostrada Palermo – Catania, tra gli svincoli di Scillato e Tremonzelli in direzione del capoluogo etneo.

Dal punto di vista giuridico, le analisi da fare son tante. Partiamo dalla prima, quella più grave: il disastro colposo. E’ l’ipotesi di reato in base alla quale la Procura della Repubblica di Termini Imerese ha aperto un’inchiesta sul cedimento. L’atto comporterà l’eventuale iscrizione di nomi nel registro degli indagati. La nuova inchiesta è seguita dal procuratore Alfredo Morvillo e dal sostituto Giacomo Brandini. I magistrati hanno nominato propri consulenti e acquisito un’informativa dell’Anas.

Ma non è tutto.

Sull’accaduto oggi divampa la polemica politica dove – e si chiede venia soggetti ipersensibili – noi non vogliamo entrare, poiché le critiche sterili non portano nessun risultato tangibile.

La verità va detta tutta: quel versante franato che ha distrutto il viadotto dell’autostrada Palermo-Catania poteva essere messo in sicurezza, e Anas e Regione potevano e dovevano intervenire e nessuno lo ha fatto.

Ed ecco che si profila la prima ipotesi di responsabilità: gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, devono provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e delle relative pertinenze; c) all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Trattasi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari il quale può concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall’art. 2051 cod. civ.

Con riguardo proprio alla applicabilità dell’art. 2051 c.c. in fattispecie analoghe (dedotta responsabilità di Anas quale proprietario stradale), i Giudici del Palazzaccio hanno ribadito il seguente principio: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ. prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra causa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale tale da interrompere però del tutto il nesso eziologico tra la causa e l’evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (Cass. 7.4.2010 n. 8229).

Anche la Regione non è esente da colpe. Così come il Ministero dell’Economia, azionario unico dell’Anas, sottoposto, a sua volta, al controllo ed alla vigilanza tecnica e operativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sono tutti soggetti alla cui condotta può ben essere ascritta responsabilità colposa.

Sedes materie, infatti, la Corte Costituzionale (sentenza n. 156 del 1999) ha affermato che la P.A. è responsabile nei confronti dei privati per difetto di manutenzione delle strade allorquando non abbia osser­vato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell’integrità personale e patrimoniale dei terzi, in violazione del principio fondamentale del neminem laedere, a tale stregua venen­do «a superare il limite esterno della propria discre­zionalità, con conseguente sua sottoposizione al regime generale di responsabilità dettato dall’art. 2043 cod. civ.. E nella nozione di insidia stradale» essa ha tale occasione ravvisato una «figura sintomatica di colpa», frutto dell’elaborazione giurisprudenziale «mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l’onere probato­rio».

Tanto premesso, appare evidente come il danno economico cagionato appare inestimabile. L’arresto delle condizioni di fruibilità della tratta autostradale ha determinato un lesione economica senza precedenti.

Sono coinvolti tutti. Dal privato che viaggia come pendolare, alle imprese pubbliche e private. Anche i Comuni sono direttamente interessati.

Una strage giuridica, quindi,  che getta pesanti ombre sulla gestione del tratto autostradale.

Cosa fare in casi del genere? Dobbiamo attendere il dictat del politico di turno? Il quesito non proferisce isolato, perché la gente adesso è veramente stanca.

Il popolo dei social,  invero, si è dato un lodevole da fare.  E’ stato creato un gruppo su facebook, dal titolo eloquente:  “Adesso Basta”. Vanta oltre 8.000 iscritti. Un indice, questo, che segnala il malcontento della gente, stanca di sentire le promesse dei politici capaci di solo di regalare smaglianti sorrisi alle telecamere dei talk show.

Ma vi è di più e molto.

In seguito alle numerose richieste di aiuto, essendo specializzati in Azioni Collettive, abbiamo deciso di avviare la prima Class Action nel comprensorio di Castelbuono, delle Madonie e di Palermo.

L’azione, tramite, avvocati fidelizzati con lo studio, investirà tutta la Sicilia. Il motivo è semplice: L’ANAS ha  il compito di adottare i provvedimenti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade e sulle autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali essa esercita i diritti e i poteri attribuiti all’ente proprietario. Poco importa, in questa sede, stabilire su chi dovesse, in definitiva gravare il costo economico del risanamento  del pilone in quanto “l’Ente non poteva consentire la circolazione su un tratto di strada di cui aveva la custodia, senza adottare – o assicurarsi che venissero da altri adottati – i presidi necessari ad eliminare i fattori di rischio conosciuti e conoscibili con un attento e doveroso monitoraggio del territorio.

Chiederemo al Sindaco di Castelbuono di creare una rete di contatti con tutti i Sindaci del comprensorio Madonie, intimamente connessi alla vicenda. Perché sappiamo (conoscendo bene lo strumento della class action applicato con successo in altri nostri casi) che l’unione fa la forza.

La mala gestio del bene pubblico deve essere arrestata! E noi ci rivolgeremo anche alle Autorità europee, uniche in grado di bacchettare pesantemente l’Italia per violazione di norme comunitarie.

La Class action, quindi, abbraccerà gli interessi di tutti: primi fra tutti i cittadini danneggiati.

La presente strategia difensiva sarà promossa dagli avvocati Angela Maria Fasano, Domenico Pitruzzella e Laura Cuti del Foro di Palermo. Al fine di promuovere e garantire una strategia legale unitaria e non frammentata, gli stessi legali garantiscono la presenza di domiciliatari di fiducia su tutto il territorio regionale.

Le adesioni sono aperte. Per contattarci visitate la nostra pagina Facebook: avvocatofasano, oppure mandate una mail al seguente indirizzo: studiolegale.fasano@alice.it.

 

Per quanto riguarda le informazioni in merito allo studio che seguirà la vicenda, ecco un breve vademecum sui CV dei legali specializzati:

Angela Maria Fasano. Avvocato specializzato in class action. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e diritto del lavoro e presta la propria attività professionale nelle Città di Palermo e Castelbuono.

La competenza acquisita, per oltre un decennio, attraverso la stretta collaborazione con lo studio dell’amministrativista Giovanni Pitruzzella, Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Palermo, si pone come ulteriore garanzia e conferma della professionalità, serietà ed impegno dimostrato nell’esame dei casi giuridici sottoposti.

L’ avvocato Angela Maria Fasano, titolare dell’omonimo studio, si laurea presso l’Università degli Studi di Palermo con il massimo dei voti e consegue l’abilitazione professionale presso la Corte di Appello di Palermo. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Palermo dal 2006, svolge la propria attività intendendo la professione forense come un servizio in favore delle persone, senza distinzione alcuna. Dal 2013 è iscritta nell’elenco degli avvocati per il gratuito patrocinio a spese dello Stato presso il Tribunale di Palermo, al fine di garantire un supporto legale anche a coloro che non sono in grado di sostenere da soli le spese connesse ad una causa.

L’Avv. Domenico Pitruzzella, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della Libera Professione Forense ed è inscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Palermo. Esercita l’attività professionale principalmente a Palermo, in sede contenziosa e stragiudiziale, con particolare riferimento alle tematiche attinenti il diritto amministrativo (appalti pubblici, autorizzazioni e concessioni, urbanistica ed all’edilizia, concorsi pubblici gestione di patrimoni immobiliari, rapporti con i Monopoli di Stato, assistenza e consulenza nella gestione di tabaccherie, sale scommesse e slot) operando per conto di enti pubblici, privati e imprese.

E’ consulente in materia di diritto amministrativo per varie amministrazioni giudiziarie.

Collabora con la C.S.C. S.r.l., società che opera nel campo della tutela degli interessi previsti dal D.Lgs. 231/01 e si occupa dello studio e della risoluzione delle problematiche connesse all’applicazione dello stesso D.lgs. 231/01 nonchè dei temi del Risk Management.

 

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