Coronavirus, nuova ordinanza del Sindaco

IL SINDACO
(Autorità Locale Sanitaria)
MISURE URGENTI PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL COVID 19 (Coronavirus)
VISTO l’Art. 50, cc. 5 e 6 del D.lgs. 267/2000;
VISTO il DPCM DEL 08/03/2020 “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 ”;
VISTO il DPCM DEL 09/03/2020 “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 ”;
ORDINA
1) di osservare tutte le misure di cui al DPCM del 08/03/2020 ed al DPCM DEL 09/03/2020;

di osservare le seguenti disposizioni:
SPOSTAMENTI E MOBILITA

evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

divieto assoluto di mobilita’ dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. EVENTI SPORTIVI

sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non profesionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi oimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza del pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro. MANIFESTAZIONI

Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperto al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teati, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.

LUOGHI DI CULTO

l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tale da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.
MUSEI

sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura.
RISTORAZIONE E BAR

sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 06,00 alle ore 18,00 , con obbligo a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
ALTRE ATTIVITA COMMERCIALI

sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

Gli esercenti l’attività di parrucchiere, barbiere, estetista e similari, durante l’attività lavorativa devono indossare la mascherina e ricevere fino ad un massimo di due clienti all’interno della struttura.
Tutti gli esercizi commerciali e artigianali con attività di vendita al minuto, hanno l’obbligo di chiusura giornaliera alle ore 21,30.

GIORNATE FESTIVE E PREFESTIVE

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati.

GIORNATE FERIALI

Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilita’ del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione. Le medie e grandi strutture di vendita, presenti nel territorio comunale, devono contingentare l’ingresso degli avventori fino ad un massimo di n. 10 unità all’interno dei locali.
FARMACIE PARAFARMACIE E GENERI ALIMENTARI

La chiusura non e’ disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e’ chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d) e contingentare l’ingresso degli avventori fino ad un massimo di n. 2 unità all’interno dei locali, con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione.

ESERCIZI DI VICINATO

gli esercizi di vicinato ed artigianali con attività di vendita al minuto, devono predisporre le condizioni per garantire la possibilita’ del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e contingentare l’ingresso degli avventori fino ad un massimo di n. 2 unità all’interno dei locali. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
CONSEGNE A DOMICILIO

Le attività commerciali possono svolgere l’attività di consegna a domicilio (ad esempio alimenti, pizze, bombole di gas, medicinali ecc.) indossando mascherine, guanti e rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Per i bar e i ristoranti resta confermato l’oario di apertura alle ore 06,00 e l’orario di chiusura al pubblico alle ore 18,00, potendo comunque svolgere l’attività di consegna a domicilio dopo le ore 18,00.

Per gli esercizi commerciali e artigianali con attività di vendita al minuto resta confermato l’orario di chiusura al pubblico alle ore 21,30, potendo comunque svolgere l’attività di consegna a domicilio dopo le ore 21,30.

sono esenti dall’osservanza della disciplina viabilistica dell’Area Pedonale Urbana coloro che svolgono l’attività di consegna a domicilio di cui al punto precedente.
MERCATO SETTIMANALE E COMMERCIO ITINERANTE

è sospeso il mercato settimanale del giovedì ed il commercio itinerante su area pubblica.
ESERCIZI COMMERCIALI E NORME SANITARIE

gli esercenti il commercio del settore alimentare dovranno osservare scrupolosamente le seguenti misure: indossare guanti monouso (in caso di ferite sulle mani o in caso di manipolazione cibi pronti al consumo), non maneggiare contestualmente denaro e alimenti durante l’esercizio dell’attività, tenere le unghie corte, ben pulite e senza smalto; tenere capelli, baffi e barba in ordine; non indossare gioielli, anelli, bracciali (possono essere ricettacolo di batteri o cadere inavvertitamente nei cibi); in caso di ferite sulle mani, disinfettarle e proteggerle con bende e cerotti impermeabili, ricoprendole con guanti monouso; evitare di starnutire o tossire sugli alimenti; parlare distanziati dagli alimenti; evitare di toccarsi naso, bocca, orecchie durante il lavoro; nell’ambiente lavorativo, evitare di consumare cibi/bevande e di fumare; adottare un corretto lavaggio delle mani (con sapone monouso e asciugatura igienica, che prevede aria o carta monouso); indossare indumenti specifici per il lavoro, diversi da quelli civili; utilizzare sempre un copricapo, per evitare la caduta di capelli, forfora, gocce di sudore o altri microrganismi sui cibi.
SOSPENSIONE ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE

sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri notatori, centri benessere,, centri termali ( fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

chiunque, a partire dal giorno 24/02/2020, abbia fatto ingresso nel territorio comunale dalle zone ad oggi dichiarate rosse dal DPCM del 08/03/2020 ( Regione Lombardia, province di Parma, Piacenza, Rimini, Reggio-Emilia, Modena, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli e Asti), devono comunicare detta circostanza ai servizi sanitari competenti e sottoporsi a quarantena obbligatoria.
UFFICI COMUNALI

L’accesso agli Uffici comunali da parte dei cittadini è consentito esclusivamente nelle giornate e negli orari di ricevimento al pubblico, ovvero:
martedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00
mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 18,00
giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00;
sarà altresì possibile l’accesso nelle giornate e fasce orarie diverse solo esclusivamente in caso di appuntamento e relativa autorizzazione da parte del dipendente del Servizio o amministratore ricevente.

Il personale comunale addetto al servizio di portineria, per tale finalità, è tenuto a registrare su apposito registro cartaceo ogni singolo cittadino che fa richiesta di accesso al comune, riportando anche l’ufficio destinatario.
Lo stesso personale è altresì tenuto a monitorare il numero di accessi, autorizzando solo un numero massimale di 1 unità per singolo Servizio comunale destinaraio e comunque n. 5 complessivo per l ‘intero Comune.

Le disposizioni della presente Ordinanza producono effetto dal giorno 08 marzo 2020 e sono efficaci fino al 03 aprile 2020.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.
La presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura U.T.G. di Palermo, alla Questura di Palermo, al Comando della Locale Stazione dei Carabinieri, al Comando di Polizia Municipale.
IL SINDACO
Mario Cicero

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