Depositate le motivazioni della sentenza di assoluzione con formula piena dell’Avv. Stefano Polizzotto

Depositate le motivazioni della sentenza di assoluzione con formula piena dell’Avv. Stefano Polizzotto

Il dott. Piergiorgio Morosini, oggi membro del CSM, ha depositato le motivazioni della sentenza di assoluzione relativa al processo sulle consulenze assegnate dall’Ospedale Cervello di Palermo all’ex capo dello staff di Rosario Crocetta, Avv. Stefano Polizzotto.

 

Nelle motivazioni, nell’escludere in radice qualsiasi ipotesi di reato nei confronti di tutti gli imputati, il Giudice si sofferma più volte in merito alla posizione dell’Avv. Polizzotto, affermando testualmente che:

 

“non si ravvisa nell’ipotesi in esame una duplicazione ingiustificata tra l’incarico conferito all’avv. Polizzotto e le competenze dell’avv. Antinoro, capo dei Settore Affari Generali e legali dell’azienda ospedaliera “Cervello”.

 

Come evidenziato anche dalla delibera n.49 del 2009, 1’Ammnistrazione doveva fronteggiare il permanere di un notevole contenzioso scaturente dai sinistri verificatisi in ambito ospedaliero e dalle controversie in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, nonché dalle azioni intentate dai dipendenti nei confronti della Azienda.

 

Sul punto, i pareri legali resi dall’Avv. Polizzotto, dopo l’insediamento dell’avv. Antinoro, e prodotti dalla difesa nel presente giudizio, dimostrano l’esigenza dell’ulteriore apporto di professionalità esterne da affiancare al dirigente interno, cui già era stato affidato il carico di lavoro del settore Affari Generali e Legali.

 

Dalla documentazione in atti, può ritenersi che l’acquisizione dell’apporto dell’avv. Polizzotto è stata funzionale a superare le criticità della dotazione organica dell’Azienda e che tale apporto ha consentito di contenere la spesa, avendo l’amministrazione evitato di fare ricorso a singoli incarichi volta per volta.

 

In altri termini può affermarsi, alla luce di quanto in precedenza illustrato, che:

 

  • – nessuna norma di legge, alla data del conferimento dell’incarico all’avv. Polizzotto, vietava quella consulenza legale, una volta accertati, come nel caso di specie, la necessità dell’incarico e la professionalità del soggetto incaricato;
  • – l’azienda, nella sua autonomia, non aveva l’obbligo al momento del conferimento dell’incarico, di richiedere il parere all’assessorato alla Sanità;
  • – l’avv. Polizzotto non è mai stato incardinato nell’Ufficio legale dell’Azienda, limitandosi a rendere pareri, prevalentemente in materia di appalti e di personale.

 

Insomma, dall’esame degli atti e dei documenti prodotti emergono diverse decisive circostanze:

 

  • – non vi è stata alcuna violazione di legge o regolamento, atteso che il divieto la cui violazione viene contestata dal pubblico ministero è sorto solo con l’entrata in vigore della legge regionale n.5 del 2009, successiva a quella della realizzazione delle condotte contestate;
  • – non si ravvisa alcuna violazione di circolare, dal momento che la circolare assessoriale n.755 del 2006 non era più in vigore alla data di adozione dei provvedimenti contestati, essendo stata sostituita dalle circolari assessoriali n.222 del 2007 e n.284 del 2008;
  • – in ogni caso, in relazione ai reato di cui all’art.323 c.p., la violazione di una circolare non integra il presupposto della violazione di leggi e regolamenti necessaria per la responsabilità penale (cfr.Cass. 21 aprile 2010 n.15272);
  • – non può dirsi integrato neppure l’elemento soggettivo dell’art 323 c.p. laddove si richiede da parte del pubblico ufficiale l’intento di realizzare un ingiusto vantaggio patrimoniale o di arrecare ad altri un ingiusto vantaggio, atteso che 1’apporto dell’avv. Polizzotto è stata funzionale a superare le criticità della dotazione organica dell’Azienda e che tale apporto ha consentito di contenere la spesa, avendo l’amministrazione evitato di fare ricorso a singoli incarichi volta per volta.
  • – non può dirsi integrato l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 640 c.p., non essendovi nel corpo della delibera indicata nell’imputazione 1 affermazione circa l’esistenza di una autorizzazione assessoriale.

 

Quanto alla specifica posizione dell’imputato Polizzotto, va inoltre aggiunto che costui non è mai entrato nel processo decisionale di conferimento dell’incarico, riservato agli Uffici Aziendali, e precisamente al capo del Settore Affari Generali e Legali, che ha compiuto l’istruttoria e proposta la delibazione, e alla Direzione Aziendale che ha deliberato il conferimento dell’incarico.

 

Occorre, ancora, sottolineare, che l’avv. Polizzotto è rimasto estraneo anche agli atti endoprocedimentali che hanno determinato l’Azienda a conferire l’incarico”.

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