Docenti castelbuonesi ritornano a casa dal nord. Pieno riconoscimento del punteggio pre ruolo paritario

Docenti castelbuonesi ritornano a casa dal nord – mobilità docenti – riconosciuto tutto il pregresso punteggio pre ruolo ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera – riconosciuto anche il punteggio sissis pari a 12 punti –  condanna per il Miur al pagamento degli arretrati contrattuali – obbligo per il Miur di trasferire il docente nell’ambito di residenza in relazione al punteggio sissis ed al paritario maturato

Docente la cui famiglia era stata disgregata a causa del trasferimento obbligatorio dettato dalla Legge 107/2015 cd “buona scuola” che ha varato una mobilità volontaria trincerata dietro i veli dell’obbligatorietà.

La docente in modo ingiusto e senza logica motivazione non poteva ambire agli ambiti di residenza madoniti poiché il MIUR le negava punteggi che aveva maturato durante la sua pregressa esperienza curriculare e professionale.

E così fatti armi e bagagli era stata costretta a prendere servizio in una Regione distante migliaia di km.

Ma la docente non si è arresa e vedendo nella condotta del MIUR un atto altamente discriminatorio e lesivo della propria dignità professionale e curriculare si è rivolta allo studio legale Fasano il quale un anno fa ha impugnato il trasferimento.

Oggi si è concluso l’iter giudiziale.

Con recentissima sentenza del 12 Giugno 2019 il Tribunale di Termini Imerese con sentenza di accoglimento totale ha condannato il MIUR al pieno riconoscimento del punteggio pre ruolo paritario maturato dai ricorrenti.

Un sentenza importantissima, perché si aggiunge ad altri  provvedimenti vittoriosi ottenuti dallo studio legale Fasano sul punto, determinando un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato sul Tribunale di Termini Imerese.

Ed infatti, con sentenza si è così definitivamente statuito sul punto: “rilevato, dunque, che non possono residuare dubbi quindi circa l’illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d’insegnamento svolto negli istituti paritari. Diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche; – rilevato che tanto vale ovviamente anche in relazione al mancato riconoscimento del punteggio SISSIS, che, al pari di quello dei servizi presso scuole paritarie, era stato riconosciuto al ricorrente nelle GAE ed era stato utilizzato per la stipula del contratto a tempo indeterminato, poiché il medesimo punteggio dev’essere utilizzato anche per la determinazione della sede definitiva di lavoro, elemento essenziale del predetto contratto. – rilevato, pertanto, che l’Amministrazione resistente deve essere condannata a riconoscere ai ricorrenti il punteggio per il servizio prestato nelle scuole paritarie come documentato in questo giudizio nella medesima misura in cui sarebbe stato riconosciuto ove prestato presso scuole statali, nonché il punteggio aggiuntivo SISSIS già riconosciuto al medesimo nelle GAE, sulla scorta del quale è stato immesso in ruolo e ciò sia ai fini della mobilità – con decorrenza da          con conseguente individuazione della sede definitiva nella rispettiva classe di concorso nell’Ambito Territoriale di loro spettanza con il punteggio come sopra maggiorato nell’ordine delle preferenze espresse nella relativa domanda- sia ai fini della progressione di carriera – con conseguente attribuzione della corretta fascia stipendiale”.

Un atto dovuto questa sentenza che finalmente ha messo un punto definitivo ad una grave ed ingiusta disparità di trattamento priva di qualsiasi logica motivazione.