I chiarimenti del sindaco sulla sospensiva dell’ordinanza 140 e il duro attacco all’avv. Gianfranco Raimondo legale dei commercianti ricorrenti

SOLO ALLO SCOPO DI  TUTELARE

(Riceviamo e pubblichiamo) – In data 25.09.2020 il Sindaco, nella qualità di Autorità Sanitaria Locale, emanava l’ordinanza n. 140/2020 in cui imponeva a tutti gli esercenti l’attività del commercio al dettaglio, commercio all’ingrosso, commercio su area pubblica, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, parrucchiere, barbiere, estetista, farmacia, tabaccheria, distributore carburanti, agente di commercio, corriere per consegna/ritiro merce, l’obbligo di sottoporsi a cadenza mensile a test sierologico o tampone covid-19 (c.d. test rapidi o molecolari) e di trasmettere la relativa certificazione entro e non oltre il mese di riferimento al Comune. Tale ordinanza ha permesso di monitorare potenziali focolai sull’insorgere del virus covid-19.

Tra le categorie interessate dalla stessa infatti, attraverso i tamponi rapidi, sono stati accertati positivi al covid otto concittadini, consentendo di isolare gli interessati in attesa dei conseguenti accertamenti fino al tampone molecolare che ha visto alcuni soggetti risultare negativi, mentre quelli positivi sono stati posti in isolamento obbligatorio, e sono state fornite loro tutte le indicazioni di comportamento per evitare la diffusione del contagio sia all’interno del proprio nucleo familiare che all’esterno.

L’ordinanza è stata contestata da un gruppo di commercianti i quali hanno chiesto un incontro con l’Amministrazione comunale. In quell’occasione veniva manifestata la contrarietà all’imposizione di sottoporsi a tamponi mensili nonché la lesione della privacy, ma – cosa che ha destato preoccupazione e amarezza – emergeva da parte di alcuni anche il timore di sottoporsi a tampone rapido per scongiurare l’eventuale positività. Preoccupazione ed amarezza, perché si comprende che l’egoismo di alcuni poteva e può mettere a rischio la salute di tutti, cosa che forse è avvenuta in altri settori economico-sociali del paese, come dimostra la diffusione del virus.

Dopo l’incontro la maggior parte dei commercianti di Castelbuono ha eseguito i tamponi correttamente tranne qualche titolare di attività a cui è stata elevata la relativa sanzione.

In data 07.11.2020 trascorso oltre un mese dall’emanazione della ordinanza senza alcun intervento sostitutivo da parte degli enti preposti (su tutti la Prefettura), veniva notificato al Comune, a mezzo pec, ricorso dinanzi al TAR Sicilia – Sez. di Palermo, da parte dell’Avv. Gianfranco Raimondo in nome e per conto del sig. Santi Ferrauto, titolare dell’attività denominata Spritz Bar. Nel ricorso si chiedeva al TAR l’annullamento della stessa ordinanza, considerata illegittima.

Appare evidente che il ricorso, in alcune sue parti, niente ha a che vedere con gli effetti dell’ordinanza. Sono riportati di seguito questi passaggi, per permettere ad ogni cittadino di farsi un’idea sul ricorso, di cui qualcuno probabilmente voleva servirsene in modo strumentale per fini personali e politici, come sicuramente sarà evidente tra 14 mesi, allorquando inizierà la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale e del prossimo Sindaco:

«La ratio della misura più restrittiva rimane del tutto oscura e inspiegabile, atteso che nel territorio di Castelbuono, nel periodo pregresso alla emanazione della ordinanza impugnata, il Sindaco ha autorizzato un fitto calendario di manifestazioni pubbliche di vario genere, con i potenziali rischi di assembramento connessi».

Si può comprendere da questa dichiarazione come il ricorrente – o meglio l’Avvocato – auspicava forse il blocco totale delle attività culturali durante l’estate con la relativa crisi del settore enogastronomico e dell’ospitalità. Inoltre appare incomprensibile il nesso fra il ricorso e il calendario delle attività estive – tutte svolte secondo i protocolli di sicurezza – a meno che non si voglia dimostrare che il virus si sia diffuso durante l’estate, conservato chissà dove, per poi palesarsi a partire da fine ottobre.

«Il Sindaco solo in data 19 ottobre 2020 dava l’inusuale pubblico annuncio contenente, oltre l’indicazione di zero contagi, la dichiarazione che avrebbe indossato finalmente la mascherina adeguandosi alle prescrizioni regionali e nazionali che imponevano l’uso anche in ambienti chiusi».

Ancora una volta non si comprende il nesso tra l’oggetto del ricorso e quanto riportato, inoltre il ricorrente – o meglio l’Avvocato – dimentica che il Sindaco dal mese di marzo 2020 e per tutti i mesi successivi, compreso tutto il periodo estivo, ha indossato la visiera protettiva in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento anche senza obbligo normativo, e non ha fatto come tanti altri cittadini (inclusi probabilmente i proponenti ricorso) che non hanno indossato dpi o hanno utilizzato la mascherina come optional all’abbigliamento, al gomito o come collana.

«Inoltre, in ordine al prescritto ordine di indossare la mascherina al chiuso e all’aperto introdotto dal DPCM del 13 ottobre 2020, ma già previsto con l’ordinanza della Regione Siciliana n. 36 del 27 settembre 2020 ì, il sindaco di Castelbuono, solo in data 19 ottobre annunciava per iscritto alla cittadinanza che finalmente si sarebbe anch’egli adeguato alla prescrizione in questione».

Si ritorna più volte sulla questione della mascherina, probabilmente l’Avv. Raimondo insiste nel tentativo goffo di voler sorprendere il Sindaco in flagrante, sempre in modo sconnesso dall’oggetto del ricorso in questione o dall’ordinanza.

«Vale la pena di rilevare che nessun turista arrivato nel territorio di Castelbuono (se davvero rappresentano un potenziale pericolo di contagio come parrebbe evincersi dall’ordinanza impugnata) è mai stato sanzionato per il mancato utilizzo della mascherina (l’unico strumento utile ai fini di una efficace prevenzione) e – nonostante le pubbliche critiche sollevate al riguardo, specie per gli stazionamenti nei pressi di un plesso scolastico – le predette condotte sono state liquidate con un mero richiamo verbale dalle forze preposte ai controlli».

Continua l’accanimento nei confronti del mondo della cultura e del turismo e non se ne comprendono le ragioni, anche nella considerazione che sia al momento della presentazione del ricorso che ad oggi non sono risultati casi di positività accertati in quel settore, a maggior ragione l’ordinanza è servita a dare maggiore sicurezza sia ai titolari di queste attività che ai clienti.

«Nella denegata ipotesi che l’ordinanza impugnata fosse considerata legittima, si ribadisce che l’esercizio del potere extra ordem riguarderebbe solo eventuali specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel territorio o in una parte di esso. Il punto nodale è che tali circostanze, in applicazione delle ordinarie regole sulla motivazione del provvedimento amministrativo, non devono solo essere enunciate, ma anche dimostrate. E nel caso in esame, siamo in presenza di un paese che risulta ancora a contagio zero».

”Prevenire è meglio che curare” secondo questo spirito è stata emanata l’ordinanza. Infatti oggi si può affermare, anche in relazione alla diffusione del virus nella nostra comunità che ha visto il contagio diffondersi principalmente in altri settori, che l’ordinanza è servita a bloccare sul nascere potenziali focolai e a garantire la piena attività degli operatori economici. Si fa notare inoltre, che con le successive ordinanze emanate si sono regolate le veglie funebri e il rientro dei cittadini residenti da altre regioni.

«La conseguenza della suddetta equiparazione ai fini sanzionatori, e neppure di poco conto dal punto di vista economico, è stata l’immotivata chiusura dell’esercizio commerciale (con titolare o dipendente risultato positivo al test sierologico) in attesa del sicuro responso del riscontro al successivo tampone che ha poi negativizzato il soggetto interessato».

In questo passaggio emerge un elemento abbastanza inquietante, può un Avvocato scrivere il falso in un ricorso al TAR? Per nessuna attività commerciale è stata disposta la chiusura in seguito a positività. Soltanto un artigiano ha ritenuto opportuno sospendere la propria attività in quanto risultato positivo al test sierologico e – anche su consiglio del Sindaco – ha riaperto la stessa dopo la sanificazione, con il supporto dei dipendenti che erano risultati tutti negativi.

L’Avvocato sicuramente auspicava che il TAR, oltre a sospendere l’ordinanza, entrasse nel merito della stessa accogliendo le tesi dell’impugnazione in merito ai vizi di legittimità contestati (eccesso di potere, illogicità manifesta, contraddittorietà, carenza di istruttoria, carenza dei presupposti, difetto di motivazione).

Purtroppo per il ricorrente ed il suo Avvocato il TAR nella seduta del 10/12/2020, ha accolto solamente la sospensiva senza esprimere in questa fase giudizi di merito e compensando le spese tra le parti, esprimendosi in questi termini:

«Il ricorso appare, allo stato, assistito da fumus boni iuris, avuto riguardo alla mancanza del provvedimento impugnato di un termine finale di durata dei suoi effetti…».

In poche parole i giudici non entrano nel merito della legittimità dell’ordinanza, anzi, si può dire che rispettano la scelta fatta dall’Amministrazione comunale a tutela della salute pubblica. L’ordinanza è stata sospesa in quanto mancava la data di termine dei suoi effetti, al contrario di quanto riportato nella nota dell’Avvocato che arriva ad affermare:

«Il provvedimento giurisdizionale del TAR di Palermo dunque conferma la sussistenza di rilevanti profili di illegittimità che viziavano l’ordinanza – così come predisposta dall’amministrazione di Castelbuono – che era gravemente lesiva dei diritti delle categorie economiche interessate oltre che incapace di attuare un’efficace azione di prevenzione e di tracciamento dei positivi».

Nulla di tutto ciò è presente nell’ordinanza emessa dal TAR, dunque la nota pubblicata dall’Avvocato andrebbe interpretata con una lettura politica.

Si comprende, alla luce degli stralci del ricorso presentato, precedentemente riportati, che da parte dell’Amministrazione comunale c’è stato solo lo scopo di garantire la tutela della salute e dell’immagine della comunità e del settore trainante della nostra economia, che senza tema di smentita, si basa sulla promozione culturale e turistica e sulle decine di imprese del settore enogastronomico e dell’artigianato (bar, pub, ristoranti, aziende prodotti da forno, agriturismi e aziende agroalimentari e ospitalità) che oggi hanno assunto un ruolo importante sul piano economico e sociale, sia per i dipendenti che occupano che per tutto l’indotto generato.

Consapevoli di tutto ciò, considerato che i contagi da covid-19 registrati a Castelbuono hanno interessato altri settori della vita sociale della nostra comunità, responsabilmente, dovendo continuare a mantenere il controllo sanitario in queste settimane sono stati incrementati i controlli nel territorio da parte dei vigili urbani sia di giorno che nelle ore notturne, nelle ore di maggiore afflusso di cittadini e visitatori nel nostro paese.

Per tale ragione rispettando il pronunciato del TAR di giorno 10/12/2020 che ha sospeso l’ordinanza n. 140/2020 in quanto mancante del termine di durata della stessa, con ordinanza n. 164 del 16/12/2020 si è revocata la precedente ed è stata emanata la nuova fissando il termine di efficacia al 31/12/2020.

Il Sindaco dichiara: «Sono dispiaciuto per questa vicenda. L’operato dell’Amministrazione comunale durante questi difficili mesi di emergenza covid-19 è stato sempre ispirato alla tutela e salvaguardia della salute dei cittadini ed al rispetto dei vari protocolli predisposti dal governo nazionale e regionale, avendo soprattutto lo scopo di salvaguardare la vita sociale ed economica di tutta la comunità.

Ribadisco che le categorie colpite da questo blocco economico dovuto alla emergenza, non possono sopravvivere soltanto con i sussidi dello Stato, della Regione o del Comune, che sicuramente stanno appesantendo le fragili finanze della nazione e che saremo chiamati a ripagare nei prossimi anni con tasse o tagli alla spesa sociale.

Si corre il forte rischio, assolutamente da evitare, di aumentare il carico sulle fasce medio-basse della società italiana, allargando ulteriormente la forbice delle diseguaglianze sociali.

Allora nel rispetto massimo delle misure indicate emanate dal governo nazionale, dal Presidente della Regione e dal Sindaco (distanziamento, utilizzo dpi, tracciamento e mappatura attraverso i tamponi), auspico che le diverse attività economiche del paese possano essere nelle condizioni di poter continuare ad operare, evitando laddove possibile chiusure. Senza tralasciare che con delibera di Giunta Municipale n 143 del 26.10.2020, l’Amministrazione Comunale impegnava una cospicua somma per erogare un contributo di €10,00 ad ogni tampone eseguito dai soggetti delle categorie interessate.

Sottolineo che i settori della ristorazione e dell’enogastronomia in generale, dell’agroalimentare e dell’artigianato in questa comunità, oltre a creare occupazione, favoriscono e mettono in moto investimenti importanti (dall’adeguamento dei locali all’apertura di nuove attività) che concorrono, quale fattore trainante, al dinamismo sociale ed economico del nostro paese».

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