L’opus magnum della realizzazione degli attraversamenti pedonali

(Riceviamo e pubblichiamo) -A seguito delle direttive dell’ Amm. comunale di C.buono di realizzare, in alcune vie del centro storico, attraversamenti pedonali mediante nuova pavimentazione per esterni di colore nero e bianco, la nostra “Chiazzetta” è stata tappezzata da un intrico di bande nere e biancastre somiglianti a strisce pedonali. Sarebbero stati spesi oltre 40 mila euro con il fine di sostenere cittadini che versano in condizioni di grave disagio socio-economico. Si è proceduto all’assegnazione ad una ditta con l’affidamento diretto, ossia quello senza alcun confronto concorrenziale tra operatori economici.

Va da se che tale strumento dovrebbe essere privilegiato in quei casi in cui situazioni contingenti non consentono l’espletamento di un confronto tra gli operatori economici disponibili sul mercato. Tralasciando l’impellenza dell’Amministrazione comunale, nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, nulla vietava che venissero richiesti due o più preventivi dal momento che l’eventuale raffronto non è presupposto come criterio di aggiudicazione. Non ci sarebbe stato un allungamento dei tempi per l’affidamento. Inoltre la stazione appaltante non ha l’obbligo di motivare la scelta, anche se preferibile per il requisito della trasparenza.  

Però  il DL 76/2020, art 1 comma 2 lett. a, stabilisce che la stazione appaltante procede all’affidamento diretto ferma restando l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento. Ma allo scrivente non risulta che in loco siano registrati operatori economici che siano abilitati alla posa di segnaletica stradale. Un paese, ove le strisce pedonali non abbondano e quelle presenti sono deteriorate, viene  dotato, in una piccola area, di una affollata zebratura in costante conflitto con il traffico veicolare non regolamentato da semafori. Il cavallo di Troia sono i sanpietrini: queste benedette pietre sempre sconnesse! Questo magnum opus (volgarmente detta opera magna), da destinare a futura memoria, è stata concepita nella ottica di chi semina-raccoglie: gloria ed onori. Ma è vera gloria o un disastro?

Come nuovo impianto di segnaletica stradale sarebbe dovuto essere in armonia con le norme vigenti in materia di progettazione ed esecuzione! Il progetto esecutivo è stato corredato da elaborati specifici redatti da tecnici della viabilità per la sicurezza dei pedoni e per il materiale da usare? Non si può improvvisare!   L’art 45 del Cod. d. S vieta l’impiego di segnaletica stradale in maniera diversa da quanto stabilito dall’art. 145 del Regolamento di esecuzione.                    

Le strisce pedonali devono essere di lunghezza non inferiore a m 2,50 e larghe m 0,50.    Come segnalato nella direttiva 24 ott. 2000 Min.LL.PP, il riferimento utile circa i parametri qualitativi minimi in uso della segnaletica stradale è costituito dalla norma Uni-En 1436: la riflessione in condizione di luce diurna e la retro-riflessione in condizione di illuminamento mediante i fari degli autoveicoli. In pratica, si devono realizzare strisce bianche senza soluzione di continuo ad un elevato grado di luminosità.  I lastroni utilizzati per la realizzazione degli attraversamenti pedonali in questione non solo non hanno i requisiti previsti dalla normativa ma hanno raggiunto una tonalità opaca per la sporcizia che hanno assorbito in breve tempo. Aggiungasi l’obbligo della uniformità del panorama segnaletico sulle strade italiane come previsto dall’art. 38 del Cod.d.S. Come faranno le Amministrazioni future ad adeguare queste alchimie tecniche che poco hanno a che fare con il prescritto segnalamento stradale? Inoltre, come previsto da svariate leggi, gli interventi di nuova realizzazione e, per quanto è possibile, gli interventi di recupero, debbono prevedere la realizzazione di percorsi agilmente fruibili anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.

In questa relazione vengono sottaciute le possibili implicanze in campo giudiziario in tema di infortunistica stradale; si spera di poterle esplicitare in una sede più consona. A parere dello scrivente questo utilizzo del denaro pubblico potrebbe rientrare nella fattispecie dello sperpero.

Il Relatore, Dr. Antonio Di Pasquale

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