Ricorso in appello contro Distretto Tutistico Cefalù- Parchi delle Madonie e Himera

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

I Signori Franco Scancarello n.q. di Presidente del “Patto per Geraci”, Antonio Mangia n.q. di Presidente “AEROVIAGGI spa”, Angela Macaluso n.q. di Amministratore Unico della “FRANSICILE Tour Operator”, Castiglia Mario n.q. di Vicepresidente “Consorzio Cefalù Holiday”, Luciano Luciani n.q di Presidente “Forum Associazioni Cefalù” nonché legale rappresentante “Istituto Fernando Santi Nazionale e Regionale Siciliano”, tutti rappresentati e assistiti dall’Avv. Salvino Pantuso (C.F.: PNT SVN 54R23 Z614Z – fax: 091/326922 – PEC: avv.salvinopantuso@pecavvpa.it), dal quale sono tutti rappresentati e assistiti giusta procura rilasciata nel giudizio di primo grado iscritto al n. 3324/2014 di R.G. del Tribunale di Termini Imerese

PROPONGONO APPELLO AVVERSO

La sentenza di primo grado N. 729 pubblicata in data 22/06/2017, in esito al processo portante N. 3324/2014 di R.G. del Tribunale di Palermo, in persona della Dr.ssa Laura Di Bernardi e per l’effetto, non notificata

E PER L’EFFETTO CITANO

Il Consorzio Turistico Cefalù – Madonie – Himera, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avente sede a Cefalù, presso il Castello di Bordonaro – C.da Mazzaforno s.n.c., elettivamente domiciliati presso lo studio del loro procuratore costituto nel primo grado di giudizio, Avv. Giuseppe Ribaudo, corrente a Palermo, via Mariano Stabile n. 241, titolare del seguente indirizzo di posta elettronica certificata, presso il quale la notificazione del presente atto viene eseguita: giusepperibaudo@cert.avvocatitermini.it

A COMPARIRE

dinanzi la Corte di Appello di Palermo, sezione e Consigliere Relatore designandi, all’udienza che questi terrà il giorno 27.4.2018 ore legali, nei locali di sue ordinarie sedute siti Palermo, P.zza V.E. Orlando, con invito a costituirsi nei modi e nei termini di legge, con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implicherà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in mancanza, si procederà nella di Esso contumacia, per ivi sentire accogliere le infrascritte domande per la cui migliore intelligenza si premette

**********

Svolgimento del processo a quo.

I

Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni concludenti premettevano, deducevano e chiedevano quanto segue:

Con atto pubblico del 14.12.2011, redatto in Notar Dott. Minutella Francesco in Castelbuono, portante n. 16697 di repertorio e n. 7813 di raccolta, registrato in Cefalù in data 03.01.2012, è stato istituito, con la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali “Comune di Alia”, “Comune di Alimena” ed altri ancora, il Consorzio Turistico Cefalù – Madonie – Himera,   odierno convenuto, con contestuale approvazione del relativo statuto, allegato sotto la lettera “S” dell’atto costitutivo, composto da n. 19 articoli.

L’art. 3 del richiamato statuto precisa che l’istituito Consorzio, in cooperazione con la So.Svi.Ma. s.p.a., agenzia di sviluppo locale capofila mandataria, mira a promuovere e gestire il “Distretto Turistico di Cefalù e dei Parchi delle Madonie e di Himera, il cui riconoscimento è previsto con L.R. n. 10 del 15/09/2005 e dal D.A. n. 4 del 16/02/2010 e successive modifiche ed integrazioni, per il raggiungimento di molteplici scopi, tra cui lo sviluppo turistico dell’area attraverso il coordinamento delle azioni e delle strategie tra settore pubblico e privato, anche in funzione dell’incremento dei livelli occupazionali e lo sviluppo omogeneo del territorio.

L’attività e il funzionamento del Distretto Turistico di Cefalù e dei Parchi delle Madonie e di Himera sono disciplinati dal regolamento organizzativo registrato a Cefalù in data 03.01.2012 al n. 18, che in copia si offre in comunicazione.

Nel corso dell’assemblea costitutiva veniva convenuto di rinviare la nomina del primo Consiglio di Amministrazione a prossima assemblea, da convocare entro il termine di tre mesi, durante i quali la rappresentanza dell’Ente, e comunque sino alla costituzione del C.d.A., veniva conferita al sig. Angelo Miccichè, con delega al compimento di tutti quegli atti necessari per la gestione ordinaria del Consorzio e con lo specifico mandato di stipulare in contratto di Associazione Temporanea di Scopo (c.d. A.T.S.), con la società So.Svi.Ma. s.p.a., nell’ambito della gestione del Distretto Turistico di Cefalù e dei Parchi delle Madonia e di Himera, di cui alla L.R. n. 10 del 15.09.2005 (art. 5, cpv. atto costitutivo).

Nel corso dell’assemblea elettiva svoltasi in data 28.03.2012, venivano eletti n. 9 componenti del C.d.A., nelle persone dei signori: Miccichè Angelo, Culotta Magda, Rondone Francesco, Pottino Vincenzo, Cascino Angelo, La Placa Giuseppe, Vasta Francesco e Dolce Filippo, nonché il Presidente di Aeroviaggi s.p.a., nella persona del sig. Antonio Mangia, il quale, si scoprirà, non avrebbe mai formalizzato la propria investitura, anzi avendo il medesimo rinunziato all’incarico con nota raccomandata a.r. e successivamente disconosciuto la firma apposta sull’atto di accettazione dell’incarico presidenziale.

Purtroppo, le anomalie riscontrate sin dagli esordi del costituito Consorzio Turistico non si limitarono al disconoscimento della propria firma da parte del sig. Mangia, in quanto alcuni soci del Consorzio evidenziarono significative discrepanze tra lo Statuto allegato all’atto costitutivo dell’Ente convenuto ed il testo approvato dai Consigli comunali che costituiscono la “parte pubblica” dei sottoscrittori.

Le maggiori dissonanze riguarderebbero i seguenti articoli: 3, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 16 e 17, dedicati alla composizione organica del Consorzio, al fondo consortile ed alle attribuzioni dei singoli organi che regolano la vita del medesimo, che non poche perplessità suscitarono all’interno dell’associazione, tanto da richiedere, con nota del 08.10.2014, tutti gli opportuni chiarimenti da parte del Notaio Francesco Minutella, che curò il rogito notarile.

Con nota responsiva datata 09.10.2014, il Dott. Minutella, nonostante abbia assunto un atteggiamento prudente e garantista rispetto alla validità dello Statuto in contestazione, in effetti confermò l’esistenza di alcune difformità tra il deliberato approvato dai consigli comunali e l’atto effettivamente approvato durante l’incontro con il Pubblico Ufficiale, ritenendole tuttavia tollerabili in quanto asseritamente non confliggenti con gli interessi del Consorzio appena istituito.

In realtà, i malumori rispetto alle lamentate discordanze si registrarono sin dai primi mesi di costituzione del Consorzio convenuto, alimentate dall’incertezza circa la futura validità degli atti gestionali eventualmente compiuti dall’Ente e, dunque, circa tutta la progettualità per la quale quest’ultimo venne costituito, tanto che, nell’ambito dell’assemblea del 25.02.2014, si discusse sul punto nonché sulle dimissioni rassegnate da n. 6 consiglieri.

Si precisa che le dimissioni rassegnate dai n. 6 componenti il C.d.A. furono, tuttavia, respinte dall’assise, sicché si venne a creare un clima di assoluta incertezza  facente capo al Consorzio convenuto.

Quanto sopra rappresentato ha indubbiamente sollevato l’interesse dell’opinione pubblica e della stampa locale, tanto da balzare agli onori della cronaca in particolare sul quotidiano on line “Il Caleidoscopio delle Madonie, Report & News”, nel quale sono stati segnalati e denunziati tutti gli incresciosi accadimenti che hanno mestamente contraddistinto la vita del Consorzio in questione.

Senza prestare la doverosa e prioritaria cura alle questioni sopra attenzionate, il solo Consigliere anziano, in data 18.09.2014, convocò , dapprima per i giorni 5 e 6 ottobre c.a. successivamente per il 9 e 10 ottobre c.a. ed, in seguito, per il giorno 16.10.2014, in prima convocazione e per il giorno 17.10.2014, in seconda convocazione, un’assise chiamata a deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno:

  1. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni;
  2. Varie ed eventuali.

Non avendo raggiunto il quorum previsto dall’art. 12 dello statuto per la validità costitutiva in prima convocazione, l’assemblea dei soci si riuniva il giorno 17 ottobre 2014 in seconda convocazione, presso la sala Padres del Castello di Caccamo, in presenza di n. 63 soci, rappresentanti n. 234 quote sociali, designando il dott. Andrea Galbo in qualità di Presidente dell’Assemblea dei Soci.

Chiesta ed ottenuta la parola, il sig. Franco Scancarello, tra gli odierni attori, si premurò di sollevare il preliminare problema relativo all’adeguamento dello statuto adottato dal Consorzio ed alla approvazione del regolamento per disciplinare la parte dedicata alla nomina dei componenti degli organi del Consorzio proponendo all’uopo di aggiornare la seduta ad altra sede, necessitando per l’apporto delle richieste regolamentazioni la convocazione dell’assise in via straordinaria.

Anche i soci Luciano Luciani, Giuseppe Di Martino, Cusimano Nicolò, Rosario Lapunzina e Matteo Cangelosi, concordarono sulla necessità di rivedere in via preliminare ed eventualmente rettificare, le lamentate difformità presenti nella normativa statutaria, ritenute diffusamente significative e sostanziali.

Le esortazioni all’adeguamento dello statuto furono, pertanto, oggetto di specifiche mozioni verbali nell’ambito della seduta, tuttavia rigettate dalla maggioranza dell’assise, tanto da provocare l’abbandono dell’aula da parte di alcuni soci che, peraltro, durante lo svolgimento dei lavori assembleari sollevarono dubbi sulla validità e sul numero delle deleghe di cui alcuni astanti erano dotati.

Passando alla trattazione del primo punto posto all’o.d.g., da parte del socio Burafato Salvatore, Sindaco di Termini Imerese, furono proposti i nominativi di 11 soci, di cui 5 facenti capo alla parte privata e 5 alla parte pubblica. Tale proposta fu oggetto di votazione da parte del residuo di soci rimasti presenti, con voto palese per alzata di mano. La proposta , con tale anomala votazione, fu approvata e con questo metodo, contestato dai soci che si erano allontanati per protesta,  furono eletti i soci componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione.

II

Svolte le superiori premesse e argomentazioni, gli odierni attori in appello hanno tempestivamente interposto gravame avverso la deliberazione assembleare assunta nell’ambito dell’adunanza del 17.10.2014, adducendone l’illegittimità  alla stregua delle infrascritte motivazioni:

2) Nullità e/o illegittimità dell’impugnato verbale per violazione dell’art. 12 dello Statuto.

Il calendato articolo dispone che: “l’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l’anno, per l’esame del rendiconto ed inoltre ogni qual volta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consorziati, con l’indicazione degli argomenti da trattare”.

L’adunanza dei giorni 16 e 17 ottobre c.a., in mancanza del Presidente del C.d.A. per i fatti sopra indicati e di tutti i consiglieri dimissionari, è stata irregolarmente convocata dal solo sig. Vincenzo Pottino, in qualità di Consigliere uscente anziano, e mai espressamente sanata dai consorziati astanti, mediante specifica discussione e approvazione rimessa nel gravato verbale.

Nessuna certezza, inoltre, è stata possibile ottenere nel corso dei lavori assembleari in ordine alla regolare e tempestiva convocazione di tutti i soci consorziati, attesa l’esigua presenza in adunanza dei soci convenuti, nonché l’assenza di un comitato tecnico teso a controllare la regolarità delle convocazioni e delle deleghe in possesso dei singoli associati.

Dal registro delle presenze, che in copia si allega, si evince, inoltre, che alcuni soci hanno partecipato all’assemblea in rappresentanza di un numero di soci deleganti superiore a quello prescritto dall’art. 12 dello statuto (max 5), arrivando addirittura, nel corso dell’adunanza, a rilasciare le deleghe in dotazione ad altri consociati intendendo abbandonare anticipatamente la seduta, contravvenendo, non soltanto a precisa norma statutaria, ma altresì alle comuni regole di buon senso.   Seduta Ordinaria

3) Invalidità dell’assemblea per violazione degli artt. 12 e 13 dello Statuto: Eccesso di potere dell’Assemblea dei Soci .

L’assemblea dei soci veniva erroneamente e irregolarmente convocata in seduta ordinaria per i giorni 16 e 17 ottobre 2014, mentre doveva essere convocata in seduta straordinaria considerati gli argomenti che era stata chiamata a discutere. Lo Statuto infatti determina esattamente l’unico argomento che può essere discusso in seduta ordinaria è quello relativo all’approvazione del Rendiconto annuale proprio perché con tale tipo di seduta, l’Assemblea in seconda convocazione, può deliberare, “ qualsiasi sia il numero dei soci presenti alla seduta”. Mentre, tutti gli altri argomenti, diversi dal rendiconto, devono essere inseriti all’OdG dell’Assemblea dei soci convocata in seduta Straordinaria, proprio perché per la validità di tale tipologia di seduta è prevista la presenza, in prima il 51% e in seconda convocazione di tanti soci che rappresentino più di 1/3 delle quote sociali.

Inoltre l’aver consentito di discutere ed esprimere il proprio voto anche su punti non iscritti all’ODG, quali le modifiche statutarie e il regolamento di elezione degli organi, ha determinato una palese violazione dei diritti di conoscenza degli argomenti sui quali si viene chiamati a deliberare da parte dei soci assenti, che rappresentavano la maggioranza dei soci in quanto rappresentava circa 230 quote, su un totale di 451 quote.

Ed infatti, come facilmente desumibile per tabulas, a seguito della mozione n. 2, oralmente presentata, approvata da un numero di soci pari a n. 204 quote, l’Assemblea è stata chiamata ad esprimersi in ordine:

  • alla riapprovazione per la parte pubblica dello Statuto, riproponendolo in Consiglio Comunale entro le 24 ore e riaggiornare la seduta con la presenza del Notaio (mozione n. 3);
  • alla proroga del C.d.A. uscente fino alla modifica dello Statuto, nella considerazione che ci sia un cambio dei criteri di nomina della composizione del C.d.A. (mozione n. 4).

E’ di facile intuizione che l’introduzione dei superiori argomenti, non soltanto ha comportato un illegittimo ampliamento del thema decidendum, su questioni di primaria rilevanza, di cui i soci astanti e soprattutto quelli assenti, non sono stati previamente messi a conoscenza, ma ha comportato altresì una radicale nullità dell’assemblea e delle deliberazioni assunte nel suo ambito, per difetto del necessario quorum, costitutivo e deliberativo, prescritto dall’art. 12, ultimo comma, dello Statuto, nonché per eccesso di potere del presidente dell’adunanza che lo ha consentito.

Riepilogando, nessuna attività deliberativa, dunque, è attribuita dal calendato articolo 12 dello statuto all’Assemblea in seduta ordinaria, ad eccezione del rendicondo annuale.

Quindi per l’eventuale adeguamento e/o modificazione dello Statuto, per l’adozione del regolamento di elezione degli organi del Consorzio e per l’elezione degli organi statutari l’Assemblea dei soci del Consorzio occorre che sia pacificamente convocata in seduta Straordinaria, né potrebbe essere diversamente, esserlo in quanto argomenti di primaria importanza che investono l’assetto organizzativo dell’Ente ed il suo funzionamento.

Per tale ragione, sarebbe stato opportuno, quanto rispondente alle norme statutarie, convocare un’assemblea in seduta straordinaria, ponendo all’ordine del giorno gli argomenti irregolarmente discussi all’adunanza del 17.10.2014, così come esortato dal socio Franco Scancarello, oppure, in alternativa, rinviare la discussione sui predetti punti ad altra successiva assemblea di tipo straordinario, che, a norma dell’ultima parte dell’art. 13, avrebbe dovuto deliberare, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% del capitale sociale e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale, salvo diversa disposizione di legge.

III

Costituitosi con comparsa di risposta in data 04.03.2015, il Consorzio convenuto contestava in modo alquanto generico e sommesso i motivi di doglianza espressi dagli attori in atto introduttivo, adducendo argomentazioni in parte irrilevanti e in parte idonee a conferire ulteriore valore probatorio  ai fatti posti a fondamento delle domande formulate in atto di citazione.

Nelle more del processo, gli odierni attori depositavano istanza per l’anticipazione dell’udienza, adducendo e documentando la perseveranza del C.d.A. del Consorzio convenuto nel porre in essere atti pregiudizievoli per tutti i consociati, nonché contrastanti con le norme statutarie già mentovate in atto di citazione, per avere (in ultimo) convocato l’Assemblea dei soci in seduta ordinaria, per la discussione e deliberazione di argomenti che, secondo quanto disposto dallo Statuto, avrebbero necessitato di una convocazione in seduta straordinaria, giusta allegata nota di convocazione, alla quale non fece seguito notificazione del relativo verbale ai soci assenti.

Disponendo in conformità della predetta istanza, Il Giudice Istruttore accordava l’anticipazione di udienza, dal 07.06.2017 al 25.01.2017, udienza all’esito della quale, raccolte le conclusioni delle parti e in assenza di attività istruttoria orale, il processo veniva trattenuto per la decisione, con concessione dei termini di rito per il deposito e lo scambio di comparse conclusionali e note di replica.

Con sentenza n. 729 del 21/06/2017, pubblicata il successivo 22/06/2017, il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della Dr.ssa Di Bernardi, rigettava le domande rassegnate in atto introduttivo dagli attori, in quanto ritenute destituite di fondamento.

Riguardo al primo punto di contestazione, il Giudice di prime cure ha giudicato conforme all’art. 12 dello statuto consortile la convocazione dell’assemblea da parte del solo consigliere anziano Vincenzo Pottino, nonché ampiamente rispettato anche il secondo comma della medesima disposizione, per avere costui dato atto nella lettera di convocazione che l’assemblea sarebbe stata richiesta da “numerosi soci”.

Il suddetto giudizio non può essere accettato, in quanto il consigliere Pottino ben conosceva la procedura di richiesta di convocazione da parte di almeno 1/3 terzo dei soci, poiché lui stesso assieme ad altri soci hanno per ben 2 volte in precedenza attivato tale procedura.

Inoltre in nessuna parte dello Statuto risulta individuata la figura del Consigliere Anziano che sostituisca, in caso di assenza o impedimento, il Presidente. Questa figura per Statuto e di prassi, viene individuata nel Vice Presidente. Come si evince nell’allegata documentazione, tra la quale il verbale dell’ultima Assemblea precedente a quella oggetto del presente ricorso del 25 Febbraio 2014, si era consumata una tale frattura all’interno del cda che aveva di fatto bloccato l’attività del Consorzio.

Parimenti insussistente, secondo il Tribunale, sarebbe il secondo motivo di censura, relativo all’eccesso di potere, tenuto conto che l’introduzione degli argomenti oggetto di mozione e non originariamente inseriti tra quelli indicati nell’O.d.G., non avrebbero prodotto nocumento ai consociati, né sarebbero astrattamente confliggenti con gli interessi consortili, come richiesto da costante orientamento giurisprudenziale.

Nemmeno su questa decisione si può convenire con il Tribunale, in quanto lo spirito che animava gli odierni ricorrenti era quello di porre rimedio alle divisioni verificatesi tra il Presidente del Consorzio e il Presidente di SO.SVI.MA e all’interno del CdA che avevano avuto origine dalle modifiche statutarie apportate in sede di atto costitutivo, che hanno stravolto la governance del Distretto Turistico e sono state la vera causa delle divisione e danni al Consorzio, anche di natura patrimoniale. Peraltro di tali modifiche statutarie il rogante non ha nemmeno ritenuto di darne menzione nell’atto costitutivo del Consorzio, per cui appare difficile individuarne con certezza i proponenti e le motivazioni di tali modifiche che tanti misteri e polemiche hanno prodotto. Infatti il socio Scancarello con ben 2 lettere aperte trasmesse a tutti gli altri soci per anticipare delle proposte che potessero sanare gli illeciti e le difformità rilevati e dare certezze di trasparenza, partecipazione  e democraticità all’interno della compagine sociale del consorzio e avviarsi ad eleggere il nuovo CDA che potesse lavorare in unità d’intenti e in sinergia (allegate copie delle lettere pubblicate dalla stampa e trasmesse ai soci)

Tali intenti, evidentemente non sono stati condivisi da chi governava il Distretto e si sono prodotte ulteriori divisioni e illeciti che hanno costretto i soci ricorrenti a rivolgersi al Tribunale.

Il Giudice di prime cure riconosce che molte delle irregolarità segnalate da parte ricorrente siano sussistenti, ma non le ritiene tali da produrre la nullità della deliberazione perché ininfluenti ai fini del giudizio. Arriva perfino ad affermare che in ogni caso il tutto sarebbe stato sanato dall’elezione all’unanimità dei presenti. Assunto questo veramente sorprendente. Il giudice infatti non prende nemmeno in esame le dichiarazioni rilasciate da 5 soci, 3 dei quali odierni ricorrenti (Patto per Geraci, Aeroviaggi e Fernando Santi), oltre ai Sindaci di Castellana Sicula e Cefalù. Detti soci hanno espressamente dichiarato che si allontanavano in dissenso alla decisione di procedere all’elezione del CDA con voto palese su una lista di nomi proposta dal socio Salvatore Burrafato, sindaco di Termini Imerese. Da evidenziare che almeno 2 degli eletti non erano nemmeno presenti all’Assemblea all’atto della proposta e della fantomatica elezione all’unanimità con votazione palese.

Relativamente alla tardiva trasmissione di documentazione, contestata e non presa in considerazione dal Giudice, appare opportuno informare l’Adita Corte delle difficoltà riscontrate dal socio Scancarello nel procedere ad accedere ed esaminare alcuni atti del Consorzio destinati a confluire nel primo grado di giudizio.

Sul sito Istituzionale http//consorzioturisticocefalumadoniehimera.wordpress.com, risultano infatti consultabili solo l’elenco dei soci, lo Statuto, l’Atto Costitutivo e il Regolamento, e non anche i verbali degli organi del Consorzio e altre notizie, come previsto dalla vigente normativa sulla trasparenza e l’accesso agli atti.

La condanna al pagamento delle spese di lite disposta dal Giudice di Prime cure in sentenza, appare inoltre eccessivamente punitiva in ragione della complessità e della rilevanza dei motivi di impugnazione sottesi all’atto introduttivo e che pertanto non potevano impedire agli odierni appellanti di rivolgersi all’Autorità giudiziaria al fine di vedere tutelati, non solo i propri interessi personali ma soprattutto dei consorziati che in assenza di preventiva informazione, non sono stati messi nelle condizioni di esprimere il proprio voto su questioni di primaria importanza.

IV

A sommesso avviso di chi scrive, le motivazioni e le argomentazioni alle quali il Giudice a quo ha affidato il proprio giudizio di diniego appaiono avulse dalle disposizioni normative di riferimento, sicchè il deliberato oggetto di gravame meriterebbe integrale riforma.

MOTIVI

  1. Errata interpretazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 dello statuto consortile.

La terza parte dell’art. 12 dello statuto adottato dal Consorzio prevede che: “l’assemblea è convocata dal presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta l’anno per l’esame del rendiconto ed inoltre ogniqualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consorziati”.

Ebbene, in assenza del Presidente del C.d.A., l’assemblea in commento sarebbe stata legittimamente convocata soltanto dietro iniziativa del Vice Presidente, oppure da almeno 1/3 dei consorziati, in ossequio alla mentovata disposizione statutaria.

Ad ogni modo, il Sig. Pottino non pare essersi fatto promotore in forza del proprio status di “consigliere più anziano”, bensì in quanto esecutore di meri adempimenti formali su istanza di un non meglio precisato “numero di soci”, che il Decidente ha arbitrariamente ritenuto assimilabile ad 1/3 richiesto dalla predetta norma statutaria, seppure, sempre a detta del Tribunale, nella lettera di convocazione non sia stato precisato né il numero, né il nominativo dei consorziati richiedenti.

A pagina 9 del deliberato oggetto del presente gravame, il Decidente ha escluso che l’assenza di sottoscrizione dei consorziati promotori non avrebbe inficiato la validità della lettera di convocazione formalizzata dal Sig. Pottino, nella spiegata qualità.

A dispetto di quanto succintamente concluso dalla Dr.ssa Di Bernardi, detto requisito, seppure non espressamente contemplato nella calendata normativa, era già stato adottato in 2 precedenti occasione su iniziativa, tra gli altri del Pottino stesso, come anzi detto e documentato e avrebbe quantomeno fugato ogni dubbio in ordine al numero effettivo di consorziati promotori della convocazione assembleare, posta l’indicazione evidentemente generica e aleatoria riportata solo nella lettera di convocazione.

Posto il mancato rispetto della previsione normativa di cui all’art. 12, terza parte, dello statuto consortile, l’Assemblea in oggetto non può che considerarsi irregolarmente convocata, con conseguente annullamento delle delibere adottate in seno all’assemblea del 17.10.2014.

  1. Errata valutazione del secondo motivo di contestazione, con conseguente violazione del diritto di informazione preventiva dei consorziati.

Come già osservato in premessa, l’assemblea dei consorziati del 17 ottobre 2014, è stata chiamata a discutere e ad esprimere il proprio voto anche su argomenti non inseriti nell’O.d.G., che hanno comportato un illegittimo ampliamento del thema decidendum, su questioni di primaria rilevanza, di cui i consorziati astanti e soprattutto quelli assenti, non sono stati previamente messi a conoscenza.

Ciò ha comportato, non soltanto la violazione dell’art. 13 dello statuto, come sopra rappresentato, ma soprattutto la lesione del diritto/dovere di informazione preventiva in capo a tutti i consorziati, su argomenti peraltro connotati da primaria rilevanza.

Il diritto di informazione preventiva rappresenta un principio cardine, posto alla base di qualsiasi adunanza assembleare, sia in ambito societario, consortile, condominiale, ecc…, volto a garantire il diritto del convocato ad avere una conoscenza effettiva di tutti gli argomenti destinati ad essere trattati in assise e, dunque, al fine di garantire l’esercizio di un voto consapevole e razionale.

La giurisprudenza di legittimità si è costantemente espressa in tal senso, veicolando che “l’avviso di convocazione riveste la funzione di informare il socio della fissazione della prossima adunanza e di quale che in essa si dovrà deliberare, consentendogli in tal modo di esercitare il diritto di intervento e di voto” (Cfr, Cass. Civ. Sezioni Unite, n. 23218/2013).

Si rileva a riguardo che il Sig. Franco Scancarello, ritenuta legittimamente di fondamentale importanza la questione relativa all’approvazione della parte pubblica dello Statuto, ha proposto nell’ambito delle mozioni 1) e 3) di riaggiornare l’adunanza a nuova seduta, anche al fine di garantire la presenza del Notaio e dunque il diritto di informazione di cui innanzi.

Parimenti emblematica è la dichiarazione del Sindaco di Castellana Sicula di non voler partecipare alle votazioni, nonché quella espressa dal Sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina, il quale ha addirittura ritenuto opportuno abbandonare la seduta.

Stante tutto quanto sopra dedotto, eccepito e considerato, gli odierni appellanti chiedono che

VOGLIA

L’ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Reiectis adversis

In totale riforma dell’impugnata sentenza, accertare e dichiarare l’illegittimità dell’Assemblea convocata in via ordinaria nelle date del 16.10 e 17.10.2014 nonché l’inesistenza, la nullità e/o illegittimità della delibera assembleare assunta dal Consorzio Turistico Cefalù – Madonie – Himera, in data 17.10.2014, con ogni opportuna declaratoria, anche in ordine alla inefficacia della nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio convenuto.

Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e che, pertanto, il contributo unificato ammonta ad €. 777,00.

Il sottoscritto procuratore chiede che tutte le notificazioni e comunicazioni relative al presente processo vengano inoltrate al seguente numero di fax: 091.326922, nonché al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.salvinopantuso@pecavvpa.it.

Palermo, 18.01.2018                     Avv. Salvino Pantuso

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