Smentito il Garante: l’archivio di Genchi era regolare

NEL 2009 I CARABINIERI GLI SEQUESTRARONO I DATI DELLE INCHIESTE POSEIDONE E WHY NOT: IERI IL TRIBUNALE DI PALERMO HA STABILITO CHE QUEL DATABASE ERA LEGITTIMO

il Fatto Quotidiano – 19 luglio 2019 – di Antonio Massari

Era il 2009. Silvio Berlusconi lo definì “il più grande scandalo della Repubblica”. Per Francesco Rutelli si trattò di una “questione molto rilevante per la nostra libertà e la nostra democrazia”. Alcuni giornali titolarono: “L’orecchio che ascoltava tutto il potere”. Sette anni dopo, nel 2016, il Garante della Privacy chiede la condanna al pagamento di 192 mila euro.

E invece ieri il Tribunale di Palermo – prima sezione civile – (con la Sentenza n. 3563 del 18-07-2019) ha stabilito che Gioacchino Genchi, per il suo archivio, non deve pagare neanche un centesimo: era tutto in regola.

Tutto comincia quando Genchi – stimato consulente di decine di Procure italiane, nonché collaboratore di Giovanni Falcone, del quale analizzò l’agenda elettronica estrapolandone i dati dopo il suo omicidio – s’affianca all’allora pm di Catanzaro, Luigi de Magistris, nelle inchieste Poseidone e Why Not. Il 13 marzo 2009, il Ros dei carabinieri gli sequestra l’archivio e acquisisce i dati delle due inchieste in questione.

Inizia così “il più grande scandalo della Repubblica” perché “l’orecchio che ascoltava tutto il potere” vantava nei suoi hard disk ben 351.991.031 comunicazioni telefoniche e 13.684.937 utenze telefoniche. A De Magistris furono invece revocate le inchieste Why Not e Poseidone: pochi mesi fa, nel novembre scorso, la Corte d’appello di Salerno ha sancito che gli furono sottratte illegalmente. Ieri invece il Tribunale di Palermo ha stabilito che l’attività di Genchi era assolutamente regolare. Uno scandalo, insomma, c’è stato. Ma al contrario.

E pensare che per l’archivio Genchi si muove persino il Copasir e, nel marzo 2016, il Garante della Privacy, che lo sanziona con 192 mila euro di multa anche perché “la successiva duplicazione di tali dati e la conservazione degli stessi nel database non risultano essere ricomprese tra le operazioni di trattamento previste negli stessi incarichi… che avevano un termine di 60 giorni e a tale termine si deve far riferimento per stabilire il limite di conservazione dei dati”.

In sostanza, secondo il Garante, Genchi “ha costituito un database in assenza di specifico incarico” e ne ha utilizzato il “patrimonio informativo” per “finalità ulteriori” violando “il principio di liceità della conservazione dei dati personali”. Il punto è che, giusto per iniziare, il termine da considerare non è quello indicato dal Garante, ma il “momento della scadenza dei termini per le indagini preliminari”. “Tutta la documentazione prodotta in questo giudizio – continua ancora il tribunale – dimostra che la gran parte degli incarichi peritali erano ancora non esauriti…”.

Il Garante non produce tutti i 351 incarichi di Genchi, ma si focalizza solo su alcuni. Ne consegue che la “relativa attività di trattamento dei dati personali ivi contenuti era legittimamente esercitata ‘nell’ambito giudiziario’”. Un dato – quello dell’ambito giudiziario – che è valorizzato da nuove norme delle quali, però, a quanto pare Genchi avrebbe anche potuto fare a meno anche per l’ampio mandato conferitogli da tutti i pubblici ministeri.

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