Docenti di Castelbuono GPS elenchi aggiuntivi sostegno. Il Tribunale di Palermo riconosce il diritto al contratto

Con sentenza di accoglimento totale del 13 aprile 2023, il Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, nel ricorso patrocinato dagli avvocati Angela Maria Fasano e Stefania Fasano per il tramite del SILAV, ha accolto la domanda dei ricorrenti, condannando il MIM (Ministero Istruzione e Merito) al risarcimento in forma specifica per il danno cagionato, derivante dalla mancata stipula di un contratto a tempo determinato con la PA scolastica di riferimento.

Nella specie, il Tribunale di prima istanza ha così statuito sul punto:” dichiara che ciascuno dei ricorrenti aveva diritto a essere reintegrato nel rispettivo posto di lavoro sino alla scadenza di tale ultimo termine; condanna parte convenuta MI- MINISTERO ISTRUZIONE (oggi MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO) al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti delle retribuzioni che avrebbero percepito dalla data di decorrenza della risoluzione anticipata e fino al 30.06.2022 e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché all’attribuzione in favore di ciascuno di essi del punteggio di servizio che avrebbero maturato nel medesimo periodo”.

La vicenda trae origine dall’annosa questione afferente alla spendibilità dei titoli di specializzazione su sostegno conseguenti all’estero, nella fattispecie oggetto di giudizio, conseguito in Spagna.

I ricorrenti, nonostante fossero stati correttamente inseriti negli elenchi aggiuntivi, anche a seguito di provvedimenti cautelari resi inter-partes dal TAR Palermo e dal Tar Lazio, pur tuttavia, erano rimasti privi di incarico al 30 giugno, lamentando un grave danno professionale e curriculare, oltre che economico.

In particolare, gli stessi evidenziavano di aver illegittimamente perso, a causa della illegittima negazione alla stipula di un contratto: 12 punti in graduatoria GPS, le retribuzioni che avrebbero potuto percepire dal 1° settembre al 30 giugno, atteso il rapporto a termine, i contributi previdenziali e assistenziali.

Il Tribunale di Palermo ha ritenuto fondata la domanda in relazione alla circostanza che i provvedimenti cautelari, resi dai Giudici Amministrativi nei giudizi promossi appunto presso il TAR, erano da considerare ancora validi ed efficaci e che il Ministero, pertanto, non poteva valutare in modo parziale e discrezionale l’annullamento del diritto al contratto, atteso che il reinserimento negli elenchi aggiuntivi in seguito ad ordinanza cautelare, predisponeva un vero e proprio obbligo nei riguardi della PA scolastica procedente.

Il Tribunale si è anche espresso sulla validità del titolo, così motiva il Giudice: “I ricorrenti, quindi, avendo presentato la domanda di riconoscimento del titolo estero senza avere ancora ottenuto il medesimo (né un provvedimento di diniego) e avendo presentato la domanda di inserimento nelle GPS entro il termine previsto del 20.07.2021, avevano diritto ad essere inseriti nell’elenco aggiuntivo in questione, ciò che va dichiarato. Del resto, il Ministero non ha dimostrato che sia mai intervenuto un provvedimento con cui il Ministero abbia disconosciuto la validità del titolo abilitante estero di cui i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento, né che ne abbia per converso riconosciuto la validità”.

Con questa sentenza, pertanto, che farà sicuramente giurisprudenza, si apre la strada risarcitoria, per tutti coloro i quali, che avendo conseguito un titolo all’estero su sostegno, oggi, pur tuttavia, ancora non hanno potuto concretizzare l’aspettativa legittima dell’insegnamento. Potendo recuperare, fino a 20.000,00 euro di ristoro in forma specifica per l’omessa stipula del contratto.

Gli avvocati Fasano si ritengono soddisfatte del risultato ottenuto considerato che i provvedimenti impugnati sono stati qualificati, quindi, certamente illegittimi, poiché emessi nel corso della validità dell’ordinanza cautelare del TARS che aveva condotto all’inserimento dei ricorrenti nell’elenco aggiuntivo di prima fascia delle GPS e alla stipula dei contratti a tempo determinato, e in assenza di alcuna decisione di merito in relazione alla validità dei loro titoli abilitanti esteri.