Castelbuono: escluso candidato perché positivo al Covid – il TAR annulla concorso pubblico del comune

(Riceviamo e pubblichiamo) – La Seconda Sezione del TAR di Palermo ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale dell’illegittima esclusione alla partecipazione da un concorso per un candidato risultato positivo al Covid annullando gli esiti del concorso per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Tecnico – cat. C indetto dal comune di Castelbuono.

Nella specifica vicenda giudiziale, il professionista ha impugnato il provvedimento di esclusione e successivamente, per illegittimità derivata, anche la graduatoria finale che nel frattempo era stata approvata e pubblicata nonostante la proposizione del giudizio amministrativo.

Il TAR ha accolto il ricorso proposto dagli avvocati Gianfranco Raimondo e Fabio Nappi affrontando la questione tipica di questo particolare momento storico inerente ai soggetti obbligati all’isolamento domiciliare in quanto colpiti da virus, seppur con sintomi lievi o assenti.

Il TAR ha evidenziato che le misure anti-covid come l’isolamento domiciliare sono volte a tutelare la sanità pubblica e hanno determinato l’impossibilità di prendere parte a procedure concorsuali a soggetti che, seppur privi di sintomatologia significativa, si sono trovati legalmente impossibilitati a recarsi nei luoghi di svolgimento delle prove concorsuali.

Per ovviare a suddetta situazione eccezionale determinata dal covid, il legislatore ha previsto il rimedio dello svolgimento delle prove in modo non contestuale tra tutti i candidati grazie al quale si sono contemperate l’esigenza di svolgere comunque i procedimenti  concorsuali indetti, quella di garantire standard idonei di sicurezza sanitaria, nonché quella di non pregiudicare l’interesse della maggiore partecipazione possibile alle procedure concorsuali.

In tale contesto il tribunale amministrativo ha affermato che non vi erano valide ragioni per ritenere preclusa la possibilità di indire una sessione straordinaria per consentire lo svolgimento delle prove concorsuali al ricorrente che si trovava in isolamento domiciliare.

Peraltro, ha evidenziato il TAR, che proprio in relazione alla procedura oggetto di causa è stata indetta una sessione straordinaria delle prove concorsuali – anch’essa non prevista dal bando –  per un concorrente che non aveva potuto partecipare alla sessione ordinaria, per ragioni diverse da quelle sanitarie, circostanza che rende ancor meno chiara la ratio per la quale il Comune di Castelbuono ha ritenuto non possibile non indire una sessione straordinaria per il ricorrente.

Il Comune di Castelbuono, nelle more del giudizio amministrativo, ha inoltre proceduto all’assunzione di altri due candidati risultati idonei in graduatoria.

Per gli effetti della sentenza del TAR il provvedimento di esclusione e la graduatoria finale sono stati annullati con l’obbligo per il comune di Castelbuono di predisporre una sessione straordinaria del concorso per consentire al ricorrente di parteciparvi.

avv. Gianfranco Raimondo, avv. Fabio Nappi  

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