Misure urgenti per evitare la diffusione del coronavirus. L’ordinanza del sindaco

VISTO l’Art. 50, cc. 5 e 6 del D.lgs. 267/2000;
VISTO il DPCM DEL 08/03/2020 “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 ”;
ORDINA
A) di osservare tutte le misure di cui al DPCM del 08/03/2020;
B) di osservare le seguenti disposizioni:
• chiunque, a partire dal giono 08/03/2020, abbia fatto ingresso nel territorio comunale dalle zone ad oggi dichiarate rosse dal DPCM del 08/03/2020 ( Regione Lombardia, province di Parma, Piacenza, Rimini, Reggio-Emilia, Modena, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli e Asti), devono comunicare detta circostanza ai servizi sanitari competenti e sottoporsi a quarantena obbligatoria;
• Il personale delle Aziende che svolgono attività di consegna a domicilio ( ad esempio alimenti, pizze, bombole di gas, medicinali, ecc.) dovrà indossare mascherine, guanti e rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
• sono sospesi le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
• sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
• è sospesa l’apertura dei musei e degli altri luoghi della cultura;
• lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar rimane consentita, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
• è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli di cui al punto precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
• l’accesso di parenti e visitatori a strutture residenziali per anziani è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
• l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tale da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
• sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
• è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patalogie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta
necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
• ai soggetti con sintomalogia da infezione rispiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
• L’accesso agli Uffici comunali da parte dei cittadini è consentito esclusivamente nelle giornate e negli orari di ricevimento al pubblico, ovvero:
martedi dalle ore 9,30 alle ore 13,00
mercoeldì dalle ore 15,30 alle ore 18,00
giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00;
sarà altresì possibile l’accesso nelle gionate e fasce orarie diverse solo esclusivamente in caso di appuntamento e relativa autorizzazione da parte del dipendente o amministratore ricevente.
Il personale comunale addetto al servizio di portineria, per tale finalità, è tenuto a registrare su apposito registro cartaceo ogni singolo cittadino che fa richiesta di accesso al comune, riportando anche l’ufficio destinatario.
Lo stesso personale è altresì tenuto a monitorare il numero di accessi, autorizzando solo un numero massimale di 3 unità per singolo ufficio destinaraio e comunque n.15 complessivo per l ‘intero Comune.
Le disposizioni della presente Ordinanza producono effetto dal giorno 08 marzo 2020 e sono efficaci fino al 03 aprile 2020.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.
La presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura U.T.G. di Palermo, alla Questura di Palermo, al Comando della Locale Stazione dei Carabinieri, al Comando di Polizia Municipale.
IL SINDACO Mario Cicero
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