Tribunale di Termini Imerese. Sentenza storica per una docente madonita

Docenti madoniti: storica vittoria dello studio legale Fasano al Tribunale di Termini Imerese: riconosciuto il punteggio paritarie e la precedenza ex art. 33 della legge 104/1992 per il docente della mobilita’ interprovinciale che assiste un familiare disabile – Il Tribunale ha ordinato al Miur di trasferire la docente nella provincia di residenza del disabile e di computare il pre ruolo ai fini della graduatoria di mobilita’- la docente torna a casa
Oggi la giustizia trionfa per le Madonie. Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, accogliendo il ricorso presentato dagli avvocati Fasano Angela Maria e Stefania ha dichiarato il diritto della docente ad essere assegnata nell’ambito di residenza del familiare disabile. Un accoglimento totale che aprirà la strada a tanti altri docenti.
Il MIUR aveva negato il diritto di precedenza riconoscendolo solo ad una categoria di docenti della fase provinciale. La ricorrente quindi pur avendo un familiare affetto da gravissima disabilità era stata costretta a trasferirsi in un ambito del nord abbandonando famiglia e affetti.
Lo studio Fasano analizzando la questione ha subito riscontrato la gravissima illegittimità perpetratasi in danno della propria cliente: la violazione del diritto alla salute di matrice costituzionale. Non solo – come afferma l’avvocato Angela Maria Fasano – negare il diritto di precedenza ai docenti della fase interprovinciale e riconoscerlo ai docenti della fase provinciale ha di fatto legittimato la presenza di docenti di serie A e docenti di serie B. Una disparità di trattamento INACCETTABILE contraria a tutti gli standard normativi nazionali e comunitari.
E’ assurdo che il nostro Stato – continua l’avvocato Angela Maria Fasano – legittimi tali differenze, peraltro ingiustificate, nonché rese in assenza di congrua motivazione. Per il MIUR, quindi, in modo gravissimo, esisterebbero familiari malati di serie A e familiari malati di serie B. Il trattamento di precedenza, invero, deve essere riconosciuto a tutti i docenti e loro familiari che presentino il requisito legale: l’accertamento della presenza del requisito sanitario in condizione di gravità ex art. 3 comma 3. La negazione formalizzata dal MIUR, oggi dichiarata illegittima dal foro di Termini, è contra legem nonché atto che mortifica la dignità del malato!
Non solo, alla docente è stato riconosciuto l’intero punteggio pre ruolo maturato in istituti paritari ai fini della graduatoria di mobilità.
Ecco cosa è stato statuito al riguardo:
“Dal punto di vista normativo occorre, invero, rammentare che la legge n. 62 del 10 marzo 2000 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”, statuendo all’art. 1 che il sistema nazionale di istruzione “è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private “e che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico”, ha riconosciuto l’equiparazione alle scuole statali degli istituti richiedenti che posseggano determinati requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità ed efficacia dell’offerta formativa. A fronte dell’affermazione di tale principio, l‘art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (conv. in Legge n. 333 del insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. di questo giudicante, non vi sono ragioni per escludere l’efficacia della suddetta disposizione legislativa rispetto alla formazione delle graduatorie di mobilità, limitandola, per converso, alla sola formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale.
Né, al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, si potrebbe fondatamente valorizzare il riferimento operato dagli artt. 360 comma 6 e 485 del D.Lgs. n. 297/94 al riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie gareggiate, essendo del tutto evidente che la disposizione, che utilizza una terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, oggi non possa che trovare applicazione nei confronti delle scuole paritarie.
D’altronde, ciò è confermato dal D.L. n. 250/2005 (conv. in L.27/06), che, all’art. 1- bis. (“Norme in materia di scuole non statali”), espressamente prevede che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”, nonché nella nota n. 0069064 del 4/8/2010 della Ragioneria Generale dello Stato che ha riconosciuto che la citata Legge n. 62/2000 nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall‘art. 485 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297.
La ricorrente ha, infatti, dedotto l’illegittimità del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) dell’08/04/2016 nella parte in cui non prevede la precedenza assoluta nella mobilità interprovinciale, a prescindere dal Comune di provenienza, in favore dei docenti che prestano assistenza a soggetti riconosciuti portatori di handicap in stato di gravità, a prescindere dal Comune e dalla Provincia di titolarità e ha chiesto, pertanto, l’accertamento del suo diritto al riconoscimento di tale precedenza nelle operazioni di trasferimento interprovinciale, coerentemente alla statuizione di cui all’ art. 33, c.5 della legge 104/1992.
In merito, come già evidenziato in parte narrativa, ha evidenziato di essere l’unico soggetto in grado di assistere la suocera, riconosciuta portatrice di handicap grave, ex art. 3, comma 3, della L. 104/1992, dalla commissione medica di cui all’art. 4 della stessa legge.
Sul punto, va rilevato che, nel settore scolastico, opera l’art. 601 del d.lgs. 297/1994, il quale, al primo comma, sancisce che gli artt. 21 e 33 della legge 104/1992 “si applicano al personale di cui al presente testo unico”, mentre, al secondo comma, dispone che tali norme “comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.
Quest’ultima disposizione (art. 601), non prevedendo limiti al proprio contenuto precettivo, a differenza della disciplina generale, presenta la struttura della norma imperativa incondizionata, attuativa di valori di rilievo costituzionale.
Sicché, tenuto conto che l’art 33 c. 5 della legge 104/1992, accorda al “ lavoratore di cui al comma 3 (ha) diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede ”, va apprezzata la maggiore tutela accordata al portatore di handicap dalla disposizione speciale dell’art. 601 citato: una diversa interpretazione dalla sua lettera, infatti, non sarebbe in piena consonanza con i precetti costituzionali degli articoli 3, comma 2 e 38 della Costituzione, dell’articolo 26 della Carta di Nizza, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite del 13/12/2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge 18/2009”.
E’ stata ottenuta giustizia a fronte del un potere amministrativo che in modo del tutto incomprensibile ha negato un diritto di matrice costituzionale alla ricorrente.
Per tutti i docenti interessati ai ricorsi dello studio Fasano le adesioni saranno possibili fino alla data del 31/12/2017.
Per info: studiolegale.fasano@alice.it – whatsapp: 3348120803
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