Castelbuono, il TAR di Palermo accoglie il ricorso e annulla l’ordinanza sindacale impositiva di test sierologici e\o tamponi a carico di commercianti e corrieri

La Seconda Sezione del TAR di Palermo, a seguito di udienza pubblica del 19 maggio 2021, ha accolto nel merito annullando l’ordinanza sindacale del Comune di Castelbuono n. 140 del 25.9.2020 con la quale era stato disposto che “tutti gli esercenti il commercio al dettaglio e all’ingrosso e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel territorio comunale, agli ambulanti a posto fisso e quelli del mercato settimanale, agli agenti di commercio, quelli residenti e quelli provenienti da altri Comuni, ai corrieri che consegnano a domicilio ai privati e alle attività commerciali, parrucchieri, barbieri, estetiste, farmacie, di certificare a cadenza mensile la negatività da COVID-19, mediante tampone e/o test sierologico, di tutto il personale impiegato nell’esercizio delle attività”, prevedendo che “la certificazione dovrà essere inoltrata a cadenza mensile mediante posta elettronica”.

La sentenza del TAR ha infatti definitivamente ribadito ciò che era stato già affermato nella fase cautelare con l’avvenuta sospensione della citata ordinanza, motivando che il ricorso è fondato in ragione della mancata indicazione nell’ordinanza contingibile e urgente impugnata di un termine finale di vigenza, di conseguenza sono stati assorbiti i restanti motivi quali l’esorbitare dei poteri amministrativi attribuiti al sindaco dall’art. 50 T.U.E.L., del contrasto con le misure emergenziali stati in vigore, della lesione dei diritti costituzionalmente sanciti, con invasione delle competenze assegnate alla potestà legislativa statale esclusiva (artt. 3, 117 Cost.), la violazione della disciplina di derivazione comunitaria in materia di protezione di dati personali, di materie estranee alla competenza del sindaco e di provvedimento privo di adeguata motivazione e intrinsecamente incongruente.

Il TAR ha pertanto ritenuto non sufficiente la revoca del provvedimento impugnato ma ha disposto l’annullamento retroattivo dell’ordinanza impugnata a garanzia della piena soddisfazione delle pretese del ricorrente e condannando il Comune di Castelbuono alle spese processuali.

avv. Gianfranco Raimondo                                                      avv. Fabio Nappi

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