Approvato il rendiconto della gestione 2013 – il documento dei Capigruppi d’opposizione

Approvato il rendiconto della gestione 2013 - il documento dei Capigruppi d'opposizione

 

Con la presente intendiamo richiamare l’attenzione del Consiglio comunale alle ragioni che ci hanno indotto a non approvare il rendiconto della gestione 2013 della Giunta Tumminello e comunicare le nostre determinazioni alla luce della riproposizione dell’approvazione del rendiconto, posta all’ordine del giorno per decisione del commissario regionale ad acta nominato dall’assessorato regionale per le autonomie locali.

 

Ai sensi dell’art. 231 del testo unico degli enti locali, la giunta comunale deve redigere una relazione in cui fornire informazioni integrative, esplicative, e complementari al rendiconto.

Il documento contiene non solo delle illustrazioni inerenti le modalità di determinazione degli elementi contabili, ma anche delle valutazioni di natura non strettamente tecnica, al fine di dare una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del Comune, nonché una valutazione dei principali aspetti della gestione.

In particolare, la relazione deve esporre:

  • le valutazioni in ordine all’efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;
  • i principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni;
  • un’adeguata motivazione degli scostamenti rilevati.

 

Questa è la parte più politica che interessa in Consiglio comunale che non è chiamato ad una mera formale trattazione del rendiconto. Ed l’aspetto più politico di un documento contabile, che richiede l’approvazione della gestione in relazione all’uso delle risorse finanziarie stanziate, entrando nel merito delle scelte fatte, confrontando queste all’indirizzo dato dal Consiglio comunale con l’approvazione del bilancio di previsione. In altre parole, è il momento in cui il Consiglio comunale è chiamato ad esprimere un giudizio sull’operato della Giunta, che rende il conto.

 

Ebbene, noi col voto espresso nella precedente occasione abbiamo espresso un giudizio negativo.

 

Nella relazione della Giunta che è allegata al rendiconto mancano tutti gli elementi che potessero mettere il Consiglio nelle condizioni di svolgere “le valutazioni in ordine all’efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti”. E’ una riedizione della relazione annuale del Sindaco, con le medesime elencazioni, un “copia e incolla” in sostanza.

 

L’approvazione del bilancio di previsione a dicembre avrebbe dovuto portare ad una congruità delle spese più rigorosa, più adeguata all’effettivo fabbisogno. Invece, se guardiamo alla spesa corrente, a fronte di una previsione di 7.768.000 euro, quella impegnata è risultata inferiore di circa 200.000. Ciò, non è stato senza conseguenza ha portato la Giunta a dover prevedere una adeguata previsione di entrate correnti che hanno portato all’aumento delle aliquote, sostanzialmente,  al massimo. Mentre una previsione inferiore avrebbe potuto portare ad un alleggerimento della pressione fiscale sui cittadini-contribuenti.

 

Quando abbiamo fatto il tentativo di abbassare il carico fiscale e rendere più equa la tassazione per alcune fattispecie, proponendo l’applicazione di alcune agevolazioni sull’IMU, individuando la maggiore entrata utilizzabile in conseguenza del maggiore trasferimento dello Stato, ci è stato risposto che tale maggiore trasferimento (di circa 60.000) era già compreso nella previsione. Salvo, poi, in sede di rendiconto scoprire che avevamo ragione, quel trasferimento non era compreso nella previsione e poteva essere utilizzato in compensazione della minore entrata derivante dall’aplicazione delle agevolazioni che avevamo proposto.

 

Nel corso dell’esercizio del 2013 non sono state previste somme per il pagamento di debiti fuori bilancio, che erano sorti ben prima dell’approvazione del bilancio di previsione ed in esso avrebbero dovuto trovare copertura. Invece, il riconoscimento è avvenuto all’inizio del 2014, mettendo in evidenza l’esecuzione di un’attività elusiva delle norme sul rispetto del patto di stabilità. Infatti, se fossero state previste ed impegnate nel 2013, non si sarebbe rispettato i parametri del patto di stabilità. Con la conseguenza delle responsabilità che ne seguono.

 

I proventi per la cessione delle aree cimiteriali sono stati accertati per 108.000, ma nel corrispondente capitolo di spesa sono stati impegnate somme solo per 90.000. Peraltro, lo stanziamento di entrata al titolo terzo, col dubbio che sarebbe dovuto essere correttamente collocato al titolo IV, tra le entrate in conto capitale. Con la evidente conseguenza che l’entrata del titolo III ha influenzato positivamente i parametri del patto di stabilità, nell’assenza del pagamento della relativa spesa posta al titolo II.

 

Nel rendiconto non c’è traccia di quella razionalizzazione delle spese inulti, che è stata “il cavallo di battaglia” della Giunta Tumminello. E sarebbe dovuto essere l’attività principale da porre in essere prima di aumentare le entrate a carico dei cittadini.

 

Nell’attività della Giunta e nelle relative poste di bilancio, non si da conto di alcuna attività di recupero dell’evasione, fatta eccezione dell’ordinaria attività di accertamento-liquidazione svolta in ordine all’anno che andava in prescrizione per quanto riguarda l’imposta comunale sugli immobili. Attività che sarebbe stata doverosa per il completamento di quelle già avviate in passato e per raccogliere risorse che avrebbero portato ad un miglioramento della pressione fiscale.

 

Ecco, questi sono alcuni degli elementi che hanno giustificato un giudizio negativo sul rendiconto già espresso e che dal punto di vista politico confermiamo. Unitamente al segnale che si è voluto dare alla Giunta comunale in relazione al quadro politico-istituzionale che nel frattempo era cambiato e che avrebbe dovuto richiamare l’attenzione della Giunta, circa le ragioni del continuo sfaldamento della maggioranza consiliare che aveva sostenuto la Giunta Tumminello. Valutazioni, peraltro, che non sono mai arrivate e che non hanno portato nemmeno ad un cambiamento nell’azione politica della Giunta: nulla di nulla.

 

Ora, siamo posti davanti alla scelta: confermare il voto contrario per le ragioni che ho rappresentato e subire la sanzione dello scioglimento del Consiglio comunale? Oppure approvare il rendiconto per ragioni di opportunità, ed evitare lo scioglimento del Consiglio?

 

Noi propendiamo per la seconda scelta, perché riteniamo che i cittadini castelbuonesi non possano subire questa sproporzionata sanzione, perché non se lo meritano, un governo del paese della Giunta Tumminello ed un commissario ad acta in sostituzione del Consiglio comunale. Non è questo che ci viene richiesto. Non possiamo dare l’idea di voler abbandonare, di fuggire dalle nostre responsabilità.

 

Noi siamo fermamente convinti che trattasi di una sanzione sproporzionata e illogica. Non è possibile, infatti, pensare che i consiglieri comunali non possano essere liberi di non approvare il rendiconto, di non poter entrare nel merito di un giudizio che è anche politico. Perché il senso dello scioglimento del Consiglio comunale si comprende quando si vuole sanzionare l’inadempimento, cioè l’inerzia rispetto ad una previsione normativa, ma non a discapito dell’esercizio sostanziale della volontà consiliare e del libero discernimento di ciascun consigliere comunale.

 

Peraltro, in Sicilia tale norma si applica in conseguenza di un parere dell’ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, richiesto all’indomani della modifica di parte dell’ordinamento finanziario e contabile, ma probabilmente non guardando all’intero impianto normativo che era stato costruito con l’ordinamento finanziario e contabile nel testo previgente la modifica del 2011. Abbiamo, infatti, sentore di un cambiamento di lettura che è stata data alla norma di legge che ci occupa e che ancora non è stata formalizzata e resa ostensibile.  Noi, coi nostri mezzi, cercheremo di far valere le nostre convinzioni nelle sedi appropriate.

 

D’altra parte, il vigente articolo 227 del testo unico degli enti locali, nel testo in vigore dal 12 settembre scorso, dispone che al rendiconto della gestione “sono allegati i documenti previsti dall’art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,”. Quali sono detti documenti?

Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

  1. a)  il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
  2. b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
  3. c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
  4. d)  il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
  5. e)  il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
  6. f)  la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
  7. g)  la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
  8. h)  il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
  9. i)  per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 – 2020;
  10. j)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
  11. k)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni
  12. l)  il prospetto dei dati SIOPE;
  13. m)  l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
  14. n)  l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
  15. o)  la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
  16. p)  la relazione del collegio dei revisori dei conti.

 

Il comma 6 è quello che riguarda la relazione della Giunta, che oggi è un documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

  1. a)  i criteri di valutazione utilizzati;
  2. b)  le principali voci del conto del bilancio;
  3. c)  le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d’anno, comprendendo l’utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
  4. d)  l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
  5. e)  le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
  6. f)  l’elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l’anticipazione, evidenziando l’utilizzo medio e l’utilizzo massimo dell’anticipazione nel corso dell’anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell’integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell’anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
  7. g)  l’elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
  8. h)  l’elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
  9. i)  l’elenco delle partecipazioni dirette possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;
  10. j)  gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
  11. k)  gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
  12. l)  l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l’indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell’ente e del rischio di applicazione dell’art. 3, comma 17della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  13. m)  l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’ente alla data di chiusura dell’esercizio cui il conto si riferisce, con l’indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
  14. n)  gli elementi richiesti dall’art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
  15. o)  altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del rendiconto.

 

Ma segnalo che dal nuovo testo è saltata, espressamente, la parte che individuava l’aspetto politico delle valutazioni in ordine all’efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti. Cioè, è venuta a mancare la parte meno tecnica della relazione della Giunta. In altre parole, in base al nuovo ordinamento finanziario e contabile, la relazione della Giunta assume più un aspetto tecnico che politico. Sicché si spiega anche la previsione di una grave sanzione come quella dello scioglimento del Consiglio comunale inadempiente.

 

Oltre a mettere in evidenza una questione sulla conformità dell’atto in esame al nuovo testo dell’ordinamento finanziario e contabile, della quale si dovrebbero occupare gli uffici ed il commissario ad acta nominato.

 

Per queste ragioni, e fermo restando le ragioni politiche espresse fin qui, per opportunità, proponiamo al Consiglio comunale l’approvazione del rendiconto della gestione 2013.

I capigruppo consiliari

f.to Giuseppe Fiasconaro

f.to Fabio Capuana

f.to Rosario Castiglia

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