Bando Garanzia Giovani: grave lesione degli interessi legittimi del personale non contrattualizzato. Lo studio legale Fasano promuove l’avvio della diffida gratuita

(Riceviamo e pubblichiamo) Siamo alle solite. Le illegittimità ricadono sempre sulle spalle dei più deboli: i lavoratori in buona fede. Non bastavano le mazzate, pienamente legittimate dalla Regione Sicilia, contro gli operatori della Formazione Professionale siciliana. No, non bastavano.

Bisognava infierire, puntare e girare il dito nella piaga in modo del tutto impenitente. Una ferita che brucia da mesi, diciamolo. La Formazione siciliana è caduta, ruzzolata, illegalmente strapiombata nel vortice delle irregolarità manifeste. E non credo che ne uscirà indenne. Lavoratori, famiglie e giovani letteralmente schiacciati da giochi politici e dalla mala gestio delle pecunie pubbliche.
Questa, in estrema sintesi, l’ultima impietosa vicenda: un Ente strumentale della Regione Siciliana, ha indetto una pubblica selezione, a mezzo bando, per l’attuazione della misura “Garanzia Giovani”, per l’assunzione del personale da impiegare nella suddetta misura. E’ interessante notare che l’art. 10 del citato bando, in merito all’interesse legittimo dell’assunzione in servizio, così calendava: “il CIAPI procederà all’assunzione dei candidati che risulteranno idonei, secondo la graduatoria che scaturirà dalla selezione per titoli ed esami”.
Inspiegabilmente, nonostante il posizionamento utile in graduatoria per 500 lavoratori risultati idonei non si è cristallizzata la contrattualizzazione.
Ma vi è di più e molto.


La contrattualizzazione, sembrerebbe sia avvenuta in favore di soggetti privi dei titoli e requisiti di partecipazione calendati nel bando.
Ora, vale la pena rilevare, che il bando concorsuale, laddove inderogabilmente imponeva ai partecipanti di possedere i requisiti di cui all’art. 3, senza contemplare equipollenze o deroghe specifiche, introduceva nella lex specialis una disposizione normativa assolutamente inequivoca nel suo significato letterale e, perciò, di stretta interpretazione. Il bando andava interpretato in termini “rigorosamente letterali”, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolavano rigidamente l’operato della commissione giudicatrice, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità in base al principio dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, nonché al più generale principio che vieta la disapplicazione del bando “quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente auto vincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva” (così, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2013 n. 1969).
Quanto sopra, in barba al diritto, è stato arbitrariamente disatteso.
Vogliamo rammentare alla Regione Sicilia ed a tutti gli Enti interessati alla sgradevole vicenda, ognuno per sue competenze ed attribuzioni, che ove si dovessero accertare responsabilità spiacevoli come anzi rappresentato, le conseguenze sarebbero disastrose.


La ratio è evidente: omesso controllo sulle modalità di utilizzo delle pecunie utilizzate per finanziare il piano garanzia giovani.
Trattasi di fondi pubblici, finanziati secondo quanto regolamentato dal FSE. Insomma, capiamoci bene, non stiamo parlando di una “cosuccia” da poco, perché in mezzo si adagia anche la natura penale di eventuali azioni o omissioni.
Mi piace ricordare che i fondi non sono affatto gratis: ogni euro ricevuto ce ne costa due, uno da versare all’Europa come membri dell’Unione e un altro come cofinanziamento.
Altra cosa da non sottovalutare. La garanzia giovani (Youth Guarantee) è soggetta al Controllo della Commissione Europea, area affari sociali e disoccupazione giovanile.
La Regione Sicilia, sta omettendo di applicare il dovuto controllo sull’operato di un Ente strumentale che sta praticando in palese difformità delle prescrizioni normative sancite, sia dal piano europeo, sia dal piano nazionale della garanzia giovani.


La Regione Sicilia, infatti, essendo un organo intermedio, ha il pieno dovere di procedere alla corretta applicazione delle norme contemplate dal Regolamento FSE.
Bisogna, quindi procedere all’assunzione di tutto il personale posizionato utilmente in graduatoria secondo le prescrizioni del bando poiché la clausola con cui la Commissione Giudicatrice si è riservata la facoltà di non procedere all’assunzione è nulla perché integra una condizione meramente potestativa ai sensi dell’art. 1355 cod. civ. Né, in assenza di un “contrarius actus”, è possibile attribuire efficacia alcuna alla volontà della Commissione Giudicatrice di annullare o revocare disposizioni del bando, risultando l’autotutela esercitata in carenza di potere e con atti illegittimi per difetto di forma.
Per tali ragioni lo studio legale dell’avvocato ANGELA MARIA FASANO ha promosso una iniziativa totalmente gratuita per tutti gli operatori della formazione illegittimamente lesi: l’invio di una diffida alle amministrazioni responsabili, nonché, agli Organi Europei deputati al controllo sull’operato pecuniario della Regione Sicilia (oltre che alla finanza ed alla Corte di Conti).


Con la diffida, spiega l’avvocato Fasano, chiederemo di provvedere, in conformità ai doveri di istituto ed obblighi di legge, segnatamente a compiere tutti gli atti necessari al ripristino della legalità dell’agire emanando gli atti e provvedimenti esecutivi dovuti. In tal senso, la richiesta sarà legalmente diretta alla contrattualizzazione di tutto il personale risultato idoneo.
La diffida è esente da costi per gli interessati.
Per Info: studiolegale.fasano@alice.it 334/8120803 oppure visitate la pagina Facebook: avvocatofasano

Iscriviti per seguire i commenti
Notificami

2 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments
2
0
Cosa ne pensi? Commenta!x