Cefop in as: responsabilità bollenti – il punto tecnico dell’avvocato Fasano

Cefop in as: responsabilità bollenti – il punto tecnico dell’avvocato Fasano

 

Nella bollente estate della Formazione professionale siciliana un quesito si insinua in modo prepotente nelle menti dei più svegli: dove erano ubicati la Regione Sicilia ed il Ministero dello Sviluppo Economico nei momenti in cui i Commissari Straordinari, disapplicavano, in modo incontenibile, tutte le garanzie normative, all’uopo calendate, per la tutela dei lavoratori?
Il quesito – come sempre – proferisce isolato e geme in attesa di un responso da parte degli interessati.
Ma non demordiamo, poiché – sulla carta – concedeteci almeno questo – la tutela normativa è chiara e non lascia dubbi interpretativi.
Partiamo da un basilare presupposto: il CEFOP risulta essere un ente strumentale della Regione siciliana di cui l’Amministrazione si avvale per l’espletamento di un servizio pubblico obbligatorio (id est: attività formative annuali) istituito e finanziato dalla Regione medesima ESCLUSIVAMENTE a mezzo di fondi comunitari.
A tal uopo, si significa che in materia di mobilità del personale del settore della formazione professionale, l’intera procedura è normativamente contemplata dall’allegato 12 del CCNL per la formazione professionale biennio 2012-2013, il quale espressamente richiama l’art. 26 Ai dipendenti della Formazione non andava, quindi, comunicato il licenziamento con le modalità – palesemente illegittime – assunte e determinate dall’Ente CEFOP in AS.
Vale sintetim evidenziare, pertanto, che l’Ente CEFOP in AS,ha utilizzando impropriamente la cassa integrazione guadagni in deroga e i licenziamenti collettivi, istituti non previsti dalla normativa regionale né dal CCNL, omettendo volutamente di applicare le disposizioni di legge e contrattuali vigenti sulle garanzie occupazionali previste per tutti i dipendenti della formazione della Regione Siciliana (id est: mobilità, accesso al fondo di garanzia ex art. 132 della legge regionale n. 4 del 2003).
Presenta potiore rilievo, invero, significare a l’illegittimità della procedura collettiva applicata, considerato che agli ex dipendenti CEFOP andava, invero, garantita l’esatta interpretazione dell’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 25 del 1993 che così recita: “Al personale iscritto all’albo previsto dall’art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria”.
Appaiono evidenti, pertanto, le responsabilità, anzi, le omissioni normative applicate dai Commissari.
Anche se, a onor del vero, non sono stati i soli responsabili dell’annosa vicenda.
Appare di solare evidenza, infatti, che alla Regione (id est: l’Assessorato interessato) ed al Ministero dello Sviluppo Economico, sono ascrivibili pesanti responsabilità nel caso di specie.
Gli Enti pubblici, a tal uopo, ed i Dirigenti ad esso preposti, dovevano garantire il controllo sull’operato dei Pubblici Ufficiali della procedura del CEFOP in AS, proprio perché la Regione Sicilia, presenta una normativa calendata ad hoc.
La mancata emanazione di provvedimenti amministrativi nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti.
Così come, l’omesso controllo su attività che ricadono direttamente nelle competenze dell’Assessorato, qualificate normativamente come rilevanti.
Gli attori di questa strage giuridica, pertanto, sono direttamente responsabili della mancata applicazione della normativa di favore prevista per i dipendenti della Formazione della Regione Sicilia.
Il Dirigente regionale, invero, non avrebbe dovuto siglare il verbale formalizzato tra le mura del MIUR, tempio, in quella sede, delle irregolarità giuridiche.
Così come lo stesso Ministero.
A nulla son valse le diffide inviate dalla scrivente per evidenziare le accecanti violazioni. L’unico risultato – soddisfacente per la scrivente – è stato quello di aver ricevuto gli auguri per una serena Pasqua da parte del Dirigente ministeriale. Nulla più. Sic!
Orbene, appare evidente, allora, nel caso in cui non si accertino le responsabilità penali dei Commissari, sulla scorta delle innumerevoli denunzie che annebbiano le scrivanie di Procure & co, che il risarcimento del danno dovrà essere chiesto proprio a loro: ai garanti della normativa protezionistica all’uopo violata.
La Regione deve pagare per le omissioni normative e di controllo ad oggi registrate. Non di meno il Ministero.
Era dovere di questi signori, invero, far destituire dall’incarico i soggetti che hanno fallito nella vicenda CEFOP in AS: le sorti economiche dell’Ente anziché risorgere dalle ceneri di un disastro di bilancio, sono state inghiottite dalle stesse ceneri. Fumo al fumo. Soldi pubblici gettati letteralmente nelle latrine sociali del magna magna generale. E pensare che c’è gente che ha deciso – in modo del tutto censurabile diciamolo – di farla finita.
Sanno questi signori cosa bisogna fare per arrivare a fine mese? Credo proprio di no, perché altrimenti avrebbero agito con la diligenza del bonus pater familias.
Per le ragioni succintamente spiegate, ove la Regione non dovesse trovare una soluzione tangibile al caso di specie, anche in relazione ai misteri che velano la faccenda TFR ( è interessante notare che vi è una lista di fortunati 250 che forse lo prenderanno, i restanti – e concedetemi l’epiteto: sfigati lavoratori – figli della gallina nera, invero, dovranno attendere la fine di settembre), non può revocarsi in dubbio che sono presenti tutti gli elementi normativi per far pagare ai burattini di questo disastro, le pecunie che vantano i legittimi attori, in buona fede, della vicenda CEFOP in AS.
A settembre, quindi, si darà il via alle azioni legali per la richiesta di risarcimento del danno.
Per ogni utile informazione contattate la scrivente al seguente indirizzo mail: studiolegale.fasano@alice.it
Nella speranza che l’estate porti buoni propositi si augura a tutti i lavoratori della formazione una serena estate.

Angela Maria Fasano.
E’ tra i più giovani avvocati lavoristi della Regione Sicilia. Specializzata in Diritto del Lavoro, presta la propria attività professionale nelle Città di Palermo e Castelbuono.
La competenza acquisita, per oltre un decennio, attraverso la stretta collaborazione con lo studio dell’amministrativista Giovanni Pitruzzella, Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Palermo, si pone come ulteriore garanzia e conferma della professionalità, serietà ed impegno dimostrato nell’esame dei casi giuridici sottoposti.
L’ avvocato Angela Maria Fasano, titolare dell’omonimo studio, si laurea presso l’Università degli Studi di Palermo con il massimo dei voti e consegue l’abilitazione professionale presso la Corte di Appello di Palermo. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Palermo dal 2006, svolge la propria attività intendendo la professione forense come un servizio in favore delle persone, senza distinzione alcuna. Dal 2013 è iscritta nell’elenco degli avvocati per il gratuito patrocinio a spese dello Stato presso il Tribunale di Palermo, al fine di garantire un supporto legale anche a coloro che non sono in grado di sostenere da soli le spese connesse ad una causa.
Lo Studio Legale Fasano, grazie alla stretta collaborazione professionale con colleghi specializzati, offre consulenza ed assistenza legale nei diversi ambiti del diritto amministrativo, diritto civile (comunione, condomino, locazioni) e nei settori del diritto di famiglia inoltre tutela legale nel campo delle obbligazioni (recupero crediti, contrattualistica) e della responsabilità civile.

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