Diplomati magistrali di Castelbuono e delle Madonie. Si riaccendono le speranze in seguito ai licenziamenti

Diplomati magistrali inseriti in Gae con riserva, successivamente depennati e poi licenziati: vittoria in tribunale – annullato licenziamento con obbligo per l’amministrazione scolastica alla riassunzione a tempo indeterminato

Tanti i diplomati magistrali di Castelbuono e delle Madonie che avevano subito il licenziamento a seguito del famoso provvedimento reso dall’Adunanza Plenaria del Consigli di Stato.

Oggi si riaccendono le speranze per questi giovani.

Il Tribunale del lavoro, su ricorso patrocinato dallo studio legale Fasano di Palermo, specializzato in contenzioso scolastico, ha accolto la tesi difensiva (sentenza n. 1221/2021 del 7 marzo 2022) volta alla riassunzione del docente depennato dalle GAE e poi licenziato con decreto dirigenziale.

Una sentenza che farà da apripista anche per coloro i quali ricadono sul foro di Termini Imerese.

Il caso riguardava un docente che aveva ottenuto giustizia cautelare presso il Tribunale amministrativo e che in seguito, precisamente dopo la decisione dell’Adunanza Plenaria che aveva negato il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’A.S. 2001/2002, era stato licenziato.

Il Tribunale, nella specie, ha confermato il difetto nella procedura di licenziamento, atteso che l’assunzione del ricorrente era avvenuta attraverso un contratto senza alcuna riserva, senza alcuna condizione risolutiva e senza menzionare in alcun modo il giudizio pendente innanzi al G.A. Solo in calce al documento, a seguire rispetto alla sottoscrizione del lavoratore, era presente una clausola del seguente tenore: “N.B. Salva la risoluzione del contratto a tempo indeterminato nel caso di esito de contenzioso favorevole dell’amministrazione”.

Ha osservato il Giudice: “che anche a voler presumere che la detta clausola faccia implicitamente riferimento al contenzioso che ha dato luogo all’inserimento in GAE del OMISSIS (circostanza che, a dire il vero, doveva essere indicata in modo un po’ più esplicito), va detto che la detta postilla è apposta a seguire rispetto alla sottoscrizione del OMISSIS, quindi, si deve escludere che lo stesso l’abbia accettata”.

Per tali ragioni il Tribunale, definitivamente pronunziando, ha così accolto la domanda principale: “Condanna la P.A. resistente a ricollocare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato a tempo indeterminato, giusta immissione in ruolo senza riserva del……., alle medesime condizioni contrattuali di cui al negozio del 01/09/2017”.