Ente Parco delle Madonie: sentenza del Giudice di Pace su indennizzi danni fauna selvatica

Importante Sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Polizzi Generosa nel giudizio ad istanza di A.C. contro l’Ente Parco Madonie in materia di indennizzi per danni provocati dalla fauna selvatica. (Giudice Di Pace di Polizzi Generosa, Dott.ssa Rosalia Quartararo – Sentenza n. 12/2021 del 12/03/2021)La sentenza ha accolto in pieno le tesi difensive dell’Ente, rappresentato e difeso dall’Ufficio Legale, nella persona dell’Avv. Maria Ardillo, rigettando la domanda attorea e ritenendo idonea ed esaustiva la somma già liquidata dall’Ente con stima dell’Ufficio Tecnico, “secondo i criteri estimativi ritenuti piu’ idonei al caso”, eseguita a termini del relativo Regolamento sulla concessione indennizzi per danni da fauna selvatica, in applicazione dell’art. 21 L.R. 98/1981.
Ciò anche sulla scorta del recente filone giurisprudenziale, (cfr. Cass. Civile 2020 n.7969), secondo cui nell’azione di risarcimento danni da fauna selvatica, “il danno non è risarcibile sulla base della presunzione ex art. 2052 in quanto inapplicabile con riguardo alla selvaggina il cui stato di libertà è incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia da parte della p.a…”.La Cassazione ha stabilito che deve essere il danneggiato a fornire l’onere della prova in merito al pregiudizio lamentato e dimostrare di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” e nella specie, per avere evitato l’intrusione (dei suidi – cinghiali). A parere del Giudice di Pace di Polizzi Generosa, il pregiudizio economico è stato risarcito dall’Ente Parco all’attrice “con un indennizzo entro un tetto massimo e nei limiti stabiliti dai fondi regionali”. La bontà di tale stima è confermata dalla recente sentenza del Consiglio di Stato Sez. III 26/6/2019 n.4411, secondo cui “in tali casi non si è in presenza di risarcimento del danno da fatto illecito ma di una misura indennitaria frutto del bilanciamento tra interesse della collettività al ripopolamento faunistico e quella dei coltivatori alla preservazione della loro attività.”.
Certo che fa proprio piangere Una sentenza del genere. È chiaro che bisognerebbe leggerla nelle motivazioni; tuttavia mi pare che nessuna colpa abbia la P.A. chiaramente latitante nella sua attività, bensì la colpa è del cittadino che non si sarebbe adeguatamente difeso dalle intrusioni. Mi pare si possa comunque derivarne il principio che ognuno debba difendersi e pertanto sia autorizzato ad usare i mezzi più appropriati nulla avendo da eccepire la P.A. in genere
Conseguenza logica della sentenza :
Il cittadino deve proteggersi dall’intrusione della fauna selvatica (nella fattispecie suidi e daini) che ha ormai colonizzato tutti i territori fino al mare. Ciò è possibile solo con robuste recinzioni e con costi non indifferenti. Il rapporto costi benefici sarà nella maggioranza dei casi negativo e le proprietà verranno gradatamente abbandonate. Nell’arco di qualche decennio avremo una enorme macchia mediterranea e nelle giornate di infernale scirocco ” FRA CERINO” penserà al resto. E’ questo che desidera la P.A. ?
A meno che non farai un recinto in cemento armato, ti diranno che la recinzione non era abbastanza robusta.