Infiorata Castelbuonese: i titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande potranno determinare liberamente l’orario di chiusura al pubblico
VISTO il programma delle manifestazioni che si terranno in occasione della 7^ Infiorata Castelbuonese,
CONSIDERATO che in occasione della manifestazione in argomento si prevede un maggior afflusso di persone per le vie del paese fino a tarda ora;
RITENUTO opportuno derogare agli orari di chiusura degli esercizi di somministrazione per garantire un efficiente servizio alla popolazione;
VISTA l’Ordinanza n. 128/2012 avente ad oggetto la disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
ORDINA
in occasione della manifestazione in premessa citata, la facoltà per i titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di determinare liberamente l’orario di chiusura al pubblico.
IL SINDACO
F.to Dott. Antonio Tumminello
A seguire l’ordinanza:
Ma di cosa si parla ? LA LEGGE SUGLI ORARI prevede dal la fine del 2012 con il decreto LIBERAZIONI e successivamente con il SALVA ITALIA che i locali non hanno più OBBLIGO DI CHIUSURA e pertanto PER LEGGE EUROPEA in primis e NAZIONALE ( OPE LEGIS ) possono tenere aperti gli esercizi di somministrazione bevande e ristorazione ( e non solo ma anche quelli commerciali )anche 24 ore NO STOP ed inoltre senza più l’obbligo del giorno di chiusura ! Essendo una legge sulla LIBERA CONCORRENZA non può PER L’EUROPA e per LO STATO ITALIANO ,essere recepita dalle REGIONI e tantomeno dai COMUNI che devono ADEGUARSI entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE ( stiamo parlando del 2012 ) OGNI DETERMINA pertanto sull’argomento è da considerare NULLA e quindi il sindaco sta determinando NULLA anche perchè per LEGGE NON SOLO DECADONO LE DETERMINE ma è anche passibile di denuncia l’amministrazione pubblicada parte degli esercenti e cittadini. N.B – sull’argomento musica invece bisogna attenersi alle determine Comunicali a seconda della zona di ionizzazione in cui ricade l’attività …quindi aperti SI ma con la musica che deve terminare secondo ordinamento comunale ) Saluti
forse intende questo, non penzo che il sindaco certe cose non le sappia e faccia queste gafsssss cosi volutamente ciao.
scusate l’ignoranza, ma cosa si intende per “determine Comunicali a seconda della zona di ionizzazione in cui ricade l’attività”?
@ chimico – volevo scrivere ” determine comunali ” dove si stabilisce in poche parole il valore massimo decibel che possono iutilizzare tutte quelle attività commerciali industriali e di intrattenimento
L’articolo si chiude con : vista l’ordinanza …….ecc ecc ORDINA in occasione della manifestazione in premessa citata ecc ecc ! Praticamente quindi SOLTANTO in occasione dell’ infiorata e quindi in poche parole sta ORDINANDO una cosa cHe non è Di competenza comunale e neanche regionale perché In ogni caso l’ordinanza 128/2012 e’ per legge DECADUTA
Le sanzioni che i vigili dovrebbero comminare ai titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per l’inosservanza dell’ordinanza deriverebbero quindi dal mancato esercizio della facoltà di libera determinazione degli orari di chiusura al pubblico….il burocratese “ad usum demagogiae” 😉
Per approfondire l’argomento , approfittando del fatto che adesso sono comodamente seduto davanti un pc e non più costretto a scrivere da una piccolissima tastiera di un telefonino con un T9 non troppo intelligente.
L’art.31, primo comma, del decreto “Salva Italia”, dopo una serie di modifiche, anche contradittorie, inserite nei decreti precedenti, ha stabilito, in via generale e senza eccezioni, la totale libertà di orari, sia in termini di ore di funzionamento che di aperture domenicali e festive, di tutte le attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande su tutto il territorio nazionale ( ad esclusioni delle attività artigianali e di giuoco ) motivando la scelta come provvedimento a favore del principio di libera concorrenza, e quindi rientrante nelle competenze statali anche se applicato a settori per i quali la normativa è ordinariamente di competenza regionale.
La norma azzera completamente ogni competenza delle Regioni e dei Comuni in materia di orari e risulta immediatamente operativa, senza attendere i termini di adeguamento previsti dal successivo comma 2.
L’immediata applicazione è del tutto logica in quanto, non prevedendosi competenze dirette di Regioni e Comuni, questi ultimi non debbono in alcun modo le proprie disposizioni locali, che risultano immediatamente inoperanti “ope legis”. E’ evidente che la novità non sia stata “presa bene” dai Comuni e dalle Regioni ed infatti molti comuni sparsi nel territorio Italiano fino alla fine del 2013 hanno continuato a far osservare le proprie ordinanze procedendo con multe amministrative e obbligo di abbassamento delle saracinesche.
AD OGGI I TAR coinvolti nelle varie REGIONI hanno bloccato l’esecuzione delle ORDINANZE e “intimato” i comuni a NON PROCEDERE e non è finita qua perchè ci sono innumerevoli RICHIESTE DI “RISARCIMENTO DANNI” da parte dei commercianti LESI dalla mancata osservanza della LEGGE di cui sopra ne cito l’articolo. In realtà le REGIONI a STATUTO SPECIALE rispetto a tutte le altre avevano “costituzionalmente” 6 MESI di tempo a far data dal mese di APRILE 2012 , per recepire la normativa Nazional/Europea
i comuni non debbono fare altro che applicare la norma, consentendo che gli esercizi aprano liberamente, senza bisogno di emettere alcuna ordinanza in proposito, limitandosi a dare direttive alla vigilanza per non sanzionare chi apre e richiedendo agli operatori l’esposizione del cartello con i nuovi orari praticati ed eventualmente la comunicazione preventiva al Comune degli orari stessi (se prevista dalle leggi regionali o da regolamenti locali, perché la legge nazionale chiede solo il cartello).
I comuni possono comunque intervenire, come precisato dalla Circolare del Ministero Attività produttive n. 3644C del 28/10/11, relativa al DL 98 (ma applicabile anche alla normativa attuale) in caso di problemi di ordine e quiete pubblica, sicurezza, tutela della salute e simili. Ma anche qua è come sempre un GATTO CHE SI MORDE LA CODA in quanto secondo le normative sull’inquinamento acustico è SUFFICIENTE provvedere alla CERTIFICAZIONE ACUSTICA degli apparecchi sonori in dotazione nella propria attività ( Costo operazione di circa 800 euro ) da richiedere a ingegneri del suono inscritti all’albo professionale , per non incorrere nella sospensiva della legge sopra menzionata e rendere INEFFICACE ogni tentativo di chiusura dell’attività commerciale o di somministrazione.
Basti pensare che ad oggi i COMUNI sono stati costretti ad istituire dei FONDI messi a BILANCIO per il RISARCIMENTO di tutte le istanze di ricorso presentate ai vari TAR REGIONALI e in secondo grado alla CORTE COSTITUZIONALE tutte concluse con OBBLIGO DI RIMBORSO dei Comuni alle attività ricorrenti.
Sig Sindaco, non te ne lasciano una buona, avvolte penso ma chi te lo ha fatto fare!!!!!!!!!!Auguri.