L’avvocato Polizzotto assolto dalla Corte dei Conti

Con la sentenza n. 285/2019, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti ha assolto l’avvocato Polizzotto, assistito dagli avv.ti Massimiliano Mangano e Antonietta Sartorio, dalle accuse mosse dalla Procura per un presunto danno erariale arrecato alla Regione per effetto dell’adozione da parte del Presidente della Regione Siciliana pro-tempore, Rosario Crocetta, del Decreto Presidenziale n. 576 del 22 novembre 2012 che ha disposto la revoca anticipata dell’incarico dirigenziale conferito al Prof. Bossone.
Il danno era stato quantificato in euro 244.567,33, pari alla somma corrisposta dalla Regione ad prof. Bossone per effetto della sentenza del Tribunale del Lavoro n. 840/2016, che sarebbe stato per la metà imputabile all’avv. Polizzotto sul presupposto che all’epoca dei fatti ricopriva l’incarico di Capo della Segreteria Tecnica del Presidente della Regione.
Con la sentenza depositata in data odierna dalla Corte dei Conti, ha rigettato le domande formulate dal Pubblico ministero per insussistenza dell’illiceità della condotta, assolvendo l’avv. Polizzotto da ogni addebito.


In particolare la Corte, dopo avere incidentalmente affermato che la decisione della Giunta Regionale di ratificare il decreto presidenziale di revoca ha interrotto il nesso di causalità tra il citato decreto e il pagamento in favore del Bossone nel senso che tale esborso va imputato a tutti i componenti della Giunta regionale, ha affermato che il decreto presidenziale n. 576/2012 è adeguatamente motivato, come la deliberazione di Giunta n. 466 del 2012, in relazione all’art. 41 del CCRL del comparto della dirigenza ed è rispettoso dei principi costituzionali in materia di spoils system.
Per ciò che concerne la posizione dell’avv. Polizzotto, inoltre, la Corte ha affermato testualmente:
“La liceità della condotta del Crocetta comporta quella del Polizzotto, quale Capo della Segreteria tecnica, pur laddove si ritenesse che lo stesso abbia collaborato alla redazione del decreto o abbia omesso di fornire consiglio. In realtà, il Polizzotto va mandato assolto da ogni addebito, poiché dalla documentazione prodotta dalle parti non risulta che egli abbia collaborato con il Crocetta nella formulazione o nell’adozione del decreto presidenziale di revoca o alla predisposizione di eventuali atti endoprocedimentali. La Segreteria tecnica si è limitata soltanto alla fase di comunicazione e di notificazione al Bossone; è chiaro che tali attività di mera trasmissione, in quanto successive all’adozione del provvedimento, non possono determinare la responsabilità del Polizzotto per i contenuti del decreto presidenziale, che sono riferibili esclusivamente al Crocetta.
Va aggiunto che il Polizzotto veniva nominato capo della segreteria tecnica con decreto del 14 novembre 2012, sicché -al momento dell’adozione del decreto presidenziale n. 576 del 22 novembre 2012- non è contestabile il fatto che lo stesso fosse occupato prevalentemente nell’organizzazione della medesima segreteria.
Alla luce di quanto sin qui rappresentato, la domanda formulata dalla Procura erariale nei confronti dei convenuti Crocetta Rosario e Polizzotto Stefano non è, quindi, meritevole di accoglimento e, come tale, deve essere respinta”.
La Corte dei Conti, dunque, ha riconosciuto anche la totale estraneità dell’avv. Polizzotto rispetto alla formulazione o all’adozione del decreto presidenziale dai cui sarebbe derivato il presunto danno erariale.

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