Mobilità docenti castelbuonesi. Precedenza legale, accoglimento del ricorso per chi assiste familiare disabile

(Riceviamo e Pubblichiamo) DOCENTI CASTELBUONESI – MOBILITA’ – PRECEDENZA LEGALE  LEGGE N. 104/1992 PER CHI ASSISTE IL FAMILIARE DISABILE – FASE INTERPROVINCIALE – VITTORIA DELLO STUDIO LEGALE FASANO – RECENTISSIMA SENTENZA DI MERITO – ACCOGLIMENTO TOTALE RICORSO – IL  DOCENTE TORNA A CASA – IL GARANTE COMUNALE SI RITIENE SODDISFATTO – IL MALATO DEVE ESSERE AL CENTRO DELLO STATO

Con SENTENZA DI MERITO di accoglimento totale recante la recentissima data del 4 dicembre 2018 il Garante della persona disabile del Comune di Castelbuono, avv. Angela Maria Fasano, ha ottenuto giustizia per il soggetto affetto da Handicap grave e per il suo familiare, da anni addetto alle cure e attenzioni, quale referente unico.

IL CASO: UNA GROSSISSIMA INGIUSTIZIA LESIVA DELLA DIGNITA’ DEL DISABILE
Il MIUR aveva irrazionalmente negato il diritto di un docente ad essere assegnato nell’ambito di residenza del genitore disabile, affetto da disabilità GRAVE, ex art. 3 comma 3, L. 104/1992.
Il docente era unico referente del disabile. I fratelli lavoravano distanti dal luogo di residenza e la madre, ultrasessantacinquenne, non era nelle condizioni di poter assistere il marito.
Il docente, quindi, è stato trasferito – in fase di mobilità interprovinciale – in ambito che di diritto non gli spettava, DISTANTE MIGLIAIA DI KM DALLA FIGURA PATERNA CHE NECESSITAVA DI CONTINUE CURE ED ASSISTENZA.
Chi avrebbe assistito tale figura, che necessitava di continue cure e di terapia farmacologica di supporto costante?
Muovendo da tali illegittime scelte del MIUR Lo studio legale Fasano ha impugnato il trasferimento ritenendolo illegittimo, oltre che lesivo della dignità del disabile, ex art. 32 della Costituzione.

Non solo. E’ stato evidenziato che il CCNL non può derogare ad una norma primaria dello Stato che riconosce DIRITTO ASSULUTO DI PRECEDENZA AL DOCENTE CHE ASSISTE UN FAMILIARE DISABILE secondo il criterio di vicinitorietà.
Il Tribunale ha, pertanto, accolto lettura, statuendo, ad sintetim che: “le clausole della contrattazione collettiva non sono conformi alle norme di legge che regolano la materia e non possono pertanto trovare applicazione nei confronti della ricorrente”.
Con mia sorella ci riteniamo soddisfatte di questo importante risultato, abbiamo aperto un filone giurisprudenziale favorevole sul Foro di Termini Imerese ed ora anche su Palermo;  non si può permettere che i diritti del singolo vengano compromessi da scelte politiche. Noi legali abbiamo il dovere di tutelare l’individuo in quanto tale. Quando poi vi è un handicap, ancora di più – afferma il legale che ha seguito il caso.

La dignità del malato non può essere sopraffatta da scelte irrazionali ed immotivate dello Stato. Il malato è al centro dello Stato e lo Stato ha un preciso dovere: quello di assicurare allo stesso la presenza di un elemento imprescindibile: la doppia rispettabilità, prima come individuo, ed ancor prima come malato – prosegue l’avvocato Fasano.
I cittadini devono aver contezza dei loro diritti. Ecco di seguito le indicazioni di massima

CHI PUO’ FARE RICORSO

  1. I docenti o lavoratori subordinati che assistono in modo esclusivo (referente unico) un familiare disabile, affetto da Handicap grave, ex art. 3, comma, L.104/1992.
  2. Occorre dimostrare di essere unico soggetto addetto alla cura del beneficiario della L. 104/1992 (padre, madre, fratello, sorella, zia, zio, nonno, nonna, suocero, suocera + altre condizioni di parentela che dovranno essere analizzate con il legale).

 

MODALITA’ DI RICORSO
E’ possibile ricorrere in forma individuale, con ricorso al Giudice del lavoro, mediante impugnazione del singolo trasferimento, o in forma collettiva, con ricorso al Tar Lazio, mediante impugnazione dell’ordinanza nazionale sulla mobilità.

La differenza di procedura verrà consigliata dal legale al momento del colloquio informativo. Il motivo è questo: alcuni tribunali rigettano i ricorsi individuali. Il ricorso al Tar collettivo, indi, è consigliato per chi ricade in un foro che attualmente appare con lettura restrittiva del caso.
Il ricorso individuale, invece, è consigliato ai docenti che svolgono la prestazione in ambito il cui Tribunale è favorevole, come, ad esempio, il Tribunale di Palermo.
Quindi, chi esercita, a titolo esemplificativo, la prestazione a Palermo – ad esempio in assegnazione provvisoria – potrà fare ricorso individuale.
Chi, invece, è rimasto titolare, ad esempio a Firenze, foro ad oggi super ostile – potrà fare ricorso al Tar Lazio in forma collettiva.

COLLOQUIO INFORMATIVO CON L’AVVOCATO ANGELA MARIA FASANO
Chi è interessato al suddetto ricorso può prenotare, senza alcun spesa, un colloquio preventivo con il nostro legale di riferimento che analizzerà la vostra situazione curriculare e professionale, al fine di comprendere se vi sono le condizioni per poter istruire il ricorso.

Per poter accedere al nostro colloquio informativo occorre chiedere un appuntamento telefonico – a carico dello studio – a mezzo dei seguenti canali: E MAIL: studiolegale.fasano@virgilio.it – Whatsapp: 334/8120803.