Ordinanza impositiva di test e\o tamponi, il dott. Antonio Di Pasquale scrive al Prefetto: è illegittima

L’ordinanza sindacale – che impone test sierologici e\o tamponi a varie categorie di esercenti commerciali e commessi che operano nel territorio di Castelbuono – ha sollevato, come prevedibile, un coro di proteste per ragioni economiche e sanitarie. Non pochi commentatori hanno peraltro fatto notare come molte risorse economiche sono state dall’amministrazione malamente utilizzate, come ad esempio, l’acquisto delle tanto discusse visiere mentre potevano essere impegnate a tale scopo.
Riceviamo e pubblichiamo adesso una nota inviata al sindaco di Castelbuono e al Prefetto U.T.G. di Palermo dal nostro concittadino dott. Antonio Di Pasquale, medico-chirurgo e già amministratore del Comune di Castelbuono, che argomenta molto dettagliatamente la presunta illegittimità dell’atto contestato.
Al Signor Sindaco del Comune di Castelbuono
e pc al Sig. Prefetto di Palermo
Il sottoscritto dr. Antonio Di Pasquale, medico-chirurgo e già amministratore del Comune di Castelbuono, nei lontani anni 80, ed ivi residente, con la presente
CONTESTA
l’ordinanza sindacale n° 140 del 25/09/2020 in quanto priva di validità giuridica e lesiva dell’art.32 della Costituzione italiana.
L’emanazione di un’ordinanza extra ordinem richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica non contrastabile con gli strumenti di amministrazione ordinaria. Se da un lato la libertà di contenuto delle ordinanze extra ordinem si rende necessaria proprio in ragione della loro funzione, dall’altro lato è necessario che tale potere trovi fondamento nella legge statale.
Esse, quindi, devono in primo luogo rispettare i principi generali dell’ ordinamento giuridico: non dovranno pertanto violare i precetti costituzionali nonché gli altri principi generali dell’ordinamento non deducibili da norme costituzionali.
L’urgenza è caratterizzata dall’impossibilità di differire nel tempo l’intervento dell’Autorità al fine di scongiurare l’ipotesi di danno incombente.
La contingibilità, invece, mette in evidenza la natura residuale dell’ordinanza sindacale, il cui ricorso si rende necessario al verificarsi di situazioni non altrimenti disciplinate dall’ordinamento giuridico.
Nell’ambito dell’attuale crisi sanitaria non può dirsi sussistente il requisito della contingibilità dello esercizio dei poteri extra ordinem del Sindaco nei termini appena descritti. Infatti l’art. 35 del D.L. n°9 del 2 marzo 2020 ha sancito l’inefficacia delle ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza da Covid 19 in contrasto con le misure statali nelle more adottate.
Inoltre con il D.L. n° 19 del 25 marzo 2020, art.3, è stato confermato il divieto imposto ai Sindaci di ricorrere allo strumento delle ordinanze contingibili ed urgenti per far fronte all’emergenza con misure divergenti da quelle legislativamente imposte. Infatti lo Stato ha prontamente adottato i rimedi legislativi necessari a gestire l’emergenza epidemiologica, impedendo così l’adozione di provvedimenti amministrativi derogatori adottati a livello locale. Tale evenienza pregiudicherebbe l’uniformità ed unità d’azione gettando nel caos la popolazione.
In tale contesto, piuttosto che arrogarsi le competenze spettanti al altre Autorità, i Sindaci debbono implementare l’effettiva applicazione della strategia d’azione individuata dall’Amministrazione centrale dello Stato. A tal proposito, la sopracitata ordinanza travalica nei compiti di esclusiva competenza della Regione Sicilia tramite le AUSL.
Dott. Antonio Di Pasquale
Castelbuono lì 28/09/2020
Ogni volta che il sindaco e i suoi seguaci scrivono qualcosa è un trunzi di mala fiura! Consiglio per il futuro di emanare ordinanze orali, non scritte e nel frattempo di riprendere il percorso di studi a partire dalla scuola dell’obbligo.
Come volevasi dimostrare. Dietro-front! Avanti- march!
da domani il sindaco indosserà la mascherina oppure continuerà ad essere l’unico con la preziosissima visiera?
Ma nessuno dei suoi più stretti collaboratori riesce a fermarlo , farlo ragionare , riflettere . Fuori Castelbuono mi chiedono che fine hanno fatto i benpensanti della cultura seguaci dell’amministrazione per permettere tutto ciò. Questa la sparata grossa
Ma perché qualcuno non raccoglie tutte le figuracce di questa disamministrazione…..e le espone in piazza Margherita? Dimissioniiiiiii
Cento duecento mille dottori Di Pascquale ha bisogno Castelbuono .
Avanti così .
ha ragione il dott. DI Pasquale, basta conoscere il Testo Unico Enti Locali, sebbene si strombazzi che la Sicilia è a Statuto Autonomo, cioè il D.Lgs. n. 267/2000 aggiornato alle modifiche apportate dal D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019. Qui il link:
https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/12/15/testo-unico-degli-enti-locali
il potere di Ordinanza del Sindaco in Termini si Protezione Civile e Salute Pubblica ha senso se è CONTINGENTE il pericolo. Sovrapporre ordinanze locali a legislazione nazionale e regionale (ancora, purtroppo siamo astatuto speciale) serve solo a creare CONFUSIONE.
Vedasi il precedente dell’altro genio della lampada sindaco di Messina, con ordinanza impugnata giustamente dal Ministro degli Interni